Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta verso la Provincia (TAR Calabria n. 1475 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, secondo l’obbligo espressamente prefigurato dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudice amministrativo, accertato il giudicato e la mancata esecuzione, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di adempiere entro un termine congruo, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Decorso inutilmente tale termine, si nomina un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, su istanza della parte ricorrente. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Petilia Policastro, con sentenza del 23 dicembre 2016, aveva condannato l’amministrazione provinciale al pagamento, in favore dell’attore, di una somma a titolo risarcitorio e al rimborso delle spese di lite, da distrarre in favore del difensore. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’ente e non opposta, divenendo definitiva come da certificazione della cancelleria.
La provincia non corrispondeva spontaneamente quanto dovuto. Gli eredi dell’attore originario, nel frattempo deceduto, unitamente al difensore, proponevano ricorso per ottemperanza chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esatta esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione non si costituiva in giudizio, malgrado la regolare notificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione: la sentenza del giudice di pace risultava passata in giudicato, era stata munita di formula esecutiva e notificata all’ente. Da tale notificazione era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui sulle pubbliche amministrazioni incombe l’obbligo giuridico di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa citata (T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, sent. 3 ottobre 2022, n. 6096).
Su queste basi è stato dichiarato l’obbligo dell’amministrazione provinciale di dare piena ed esatta esecuzione alla sentenza, corrispondendo le somme in essa indicate, comprensive degli accessori e delle spese. Il Collegio ha assegnato all’ente il termine di sessanta giorni per adempiere, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza a cura della parte ricorrente.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il prefetto competente per territorio, con facoltà di delega a un funzionario della stessa prefettura. Il commissario provvede su istanza della parte ricorrente, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. Il compenso a lui spettante è posto interamente a carico dell’amministrazione intimata e liquidato con separato provvedimento.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’ente secondo il principio della soccombenza, con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti, e con condanna al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002. Il ricorso è stato pertanto accolto.
Nota della Redazione
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