Convocazione collettiva al colloquio e assenza del candidato: esclusione legittima (C.G.A.R.S. n. 260 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di selezione pubblica, la clausola del bando che impone la presenza del candidato nel giorno e nell’ora stabiliti per ciascuna prova, con esclusione per qualsiasi causa dell’assenza, è legittima e non esige la convocazione individuale, essendo sufficiente la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale, che vale come convocazione ad ogni effetto di legge. L’assenza alla seduta regolarmente convocata e aperta determina l’esclusione anche quando la prova non sia stata espletata per impedimento sopravvenuto di un commissario: la Commissione, una volta aperta la seduta e constatata l’assenza, deve rinviare il colloquio del solo candidato presente. È inammissibile la censura che, per la prima volta, l’interessato non costituito avrebbe potuto sollevare in ordine al termine per la costituzione in vista dell’udienza.

Il Fatto

L’Azienda sanitaria provinciale indice una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico a tempo determinato. L’avviso prevede che la data del colloquio sia comunicata esclusivamente mediante pubblicazione sul sito aziendale, con preavviso di almeno venti giorni, e che la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti comporti esclusione per qualsiasi causa dell’assenza.

Alla seduta del 13 aprile 2023 si presenta una sola candidata. Dopo l’apertura e le operazioni preliminari, un commissario accusa un malore: la Commissione sospende e poi rinvia la prova, riconvocando tutti i candidati con avviso pubblicato sul sito e comunicato a mezzo PEC. All’esito del colloquio del 19 maggio 2023 la candidata presente si colloca al quinto posto, mentre risulta vincitrice una candidata assente alla prima seduta. Il TAR Sicilia accoglie il ricorso della quinta classificata e annulla gli atti; la vincitrice appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si deduce l’omessa notifica del ricorso a uno dei controinteressati. In ambito concorsuale, quando lo scopo è la collocazione in posizione utile, sono controinteressati soltanto i candidati che precedono il ricorrente in graduatoria fino all’esaurimento dei posti. Il concorrente collocato dopo non assume tale qualità. Quanto al termine per la costituzione in vista dell’udienza di primo grado, si tratta di vizio che solo l’interessato non costituito è legittimato a dedurre.

Il secondo motivo contesta la decisione di accoglimento: la Commissione, secondo l’appellante, si era riunita in composizione imperfetta e non aveva raggiunto la fase di chiamata dei candidati, cosicché nessuno poteva dirsi assente. La Corte ritiene la tesi infondata. Dal verbale emerge che la Commissione, in composizione integra, ha dichiarato aperta la seduta e ha espletato tutte le operazioni preliminari, predisponendo le scatole per l’estrazione della lettera e delle domande. Il malore è sopraggiunto alle 9,35, dopo l’orario di convocazione dei candidati.

La clausola dell’art. 10 dell’Avviso imponeva ai candidati di essere presenti entro le 9,30. La Commissione, constatata l’assenza, avrebbe dovuto rinviare il colloquio della sola candidata presente. Ha invece riconvocato tutti, con modalità non previste dal bando, adottando una decisione in composizione incompleta e su iniziativa che spettava al Direttore Generale, autore dell’atto da integrare.

Il terzo motivo ripropone l’impugnazione incidentale del bando. Il Collegio esclude che l’art. 7 del d.P.R. n. 220/2001 sia applicabile: la disposizione disciplina una selezione articolata in prova scritta e successiva prova pratica e orale, mentre nella specie si prevede una selezione per titoli e colloquio. Anche il richiamo al primo comma è improprio, concernendo la comunicazione della data della prova scritta, e comunque il numero esiguo di partecipanti non impone la comunicazione individuale, restando l’Amministrazione libera di scegliere modalità diverse.

Infine, la censura di eccesso di potere per la tempistica seguita è respinta: ogni regola della procedura deve essere diligentemente seguita dai candidati, e non vi sono elementi che inducano a ritenere che la candidata presente sia stata avvertita aliunde. L’appello è respinto e le spese del grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *