Obbligo di provvedere sull’istanza di chiusura di un centro straordinario (TAR Emilia-Romagna n. 84 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione quando il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza di parte. Tale obbligo non viene meno neppure quando l’amministrazione ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, poiché il privato ha diritto a una determinazione espressa. In presenza di uno stabile e specifico collegamento territoriale tra il ricorrente e il contesto su cui incide l’inerzia amministrativa sorge una posizione soggettiva qualificata che integra specifiche ragioni di giustizia ed equità. Qualora l’attività richiesta imponga una complessa istruttoria, il giudice amministrativo non può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale, restando il merito impregiudicato.
Il Fatto
Un residente, in proprio e nella qualità di presidente di un comitato locale, ha adito il giudice amministrativo lamentando il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura sull’istanza con cui chiedeva lo sgombero e la chiusura di un centro di accoglienza straordinaria insediato nella sua frazione. Il ricorrente ha dedotto il venir meno del presupposto emergenziale che ne aveva giustificato l’apertura e la violazione dei requisiti di legge.
L’amministrazione si è costituita, depositando una relazione istruttoria e una memoria in prossimità della camera di consiglio, eccependo il difetto di legittimazione ad agire del privato cittadino. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che gli atti depositati dall’amministrazione non possono essere considerati ai fini del decidere, atteso il loro manifesto e ingiustificato deposito tardivo rispetto alla camera di consiglio, pur a fronte dei termini dimidiati di rito.
Sulla legittimazione attiva, il Tribunale ha osservato che il ricorrente agisce a tutela di un interesse proprio, quale residente, e della collettività locale. In continuità con l’interesse azionato in precedenza, e in ragione dello stabile e specifico collegamento territoriale, la sua posizione soggettiva si qualifica e integra specifiche ragioni di giustizia ed equità.
Il Collegio ha richiamato l’art. 2 della legge n. 241 del 1990, che impone alla pubblica amministrazione il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Ha poi ricordato il principio consolidato secondo cui l’obbligo di provvedere sussiste anche in ipotesi ulteriori, quando emergano ragioni di giustizia ed equità (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6262 del 2024).
Quanto all’art. 31 C.p.a., il Tribunale ha precisato che l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento. Nel caso concreto, l’attività richiesta — la chiusura del centro — impone per sua natura una complessa istruttoria, tale da escludere i presupposti per la pronuncia sulla fondatezza della pretesa sostanziale ai sensi dell’art. 31, comma 3, C.p.a.
Il ricorso è stato pertanto accolto in parte, dichiarando l’illegittimità del silenzio e assegnando alla Prefettura il termine di trenta giorni per provvedere. Il dictum resta circoscritto all’accertamento dell’obbligo di provvedere, restando impregiudicato il merito. La nomina del commissario ad acta è differita all’eventuale perdurante inerzia. Spese compensate.
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Nota della Redazione
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