Ricorso collettivo inammissibile per conflitto di interessi tra i ricorrenti (TAR Sardegna n. 125 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo se sussistono congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali — domande identiche nell’oggetto, atti impugnati di medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi — e l’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti. La prova di tali requisiti grava su chi agisce, in prospettiva restrittiva e rigorosa, trattandosi di scrutinio liminare sulla causa petendi. È pertanto inammissibile il ricorso in cui alcuni ricorrenti abbiano già conseguito, mediante i provvedimenti impugnati, il bene della vita cui aspirano, sì che dall’accoglimento dell’azione deriverebbe per essi un pregiudizio. L’interesse a un eventuale e ipotetico riassetto dell’attività amministrativa successivo all’annullamento non integra una posizione omogenea, risolvendosi in un inammissibile controllo generale di legittimità.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di concessioni di posteggio su area pubblica nel mercato del giovedì, con scadenza originariamente fissata al 31 dicembre 2020 e prorogata al 31 dicembre 2023, hanno impugnato la determinazione con cui il Comune ha dichiarato definitivamente scaduti i titoli, dopo aver ritenuto di disapplicare l’art. 11 della legge n. 214/2023 per contrasto con la direttiva 2006/123/CE.

Con separato ricorso hanno poi impugnato la deliberazione consiliare di trasferimento del mercato nella sede di San Pantaleo, le determinazioni di approvazione della graduatoria provvisoria e definitiva e l’ordinanza di assegnazione dei posteggi. I due giudizi, riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, sono stati decisi all’esito dell’udienza pubblica del 5 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

La controinteressata e gli interventori hanno eccepito l’inammissibilità dei ricorsi collettivi per la posizione disomogenea e potenzialmente confliggente dei ricorrenti. Il Collegio ritiene l’eccezione fondata e ne fa applicazione congiunta ai due procedimenti riuniti.

Il Tribunale richiama il criterio consolidato: i requisiti dell’identità di petitum e causa petendi e dell’assenza di conflitto, anche solo potenziale, devono coesistere. Sul punto richiama T.A.R. Salerno, sez. III, n. 1882 del 2024, che addossa ai ricorrenti la prova di tali condizioni in sede di scrutinio liminare.

Nel caso concreto è emerso che tre ricorrenti sono titolari di posteggio stagionale nel mercato di San Pantaleo in forza della graduatoria definitiva impugnata, e una quarta ricorrente è risultata titolare di posteggio in quanto vincitrice della specifica procedura di gara per l’assegnazione decennale di tre posteggi. Questi soggetti hanno dunque già conseguito il bene della vita cui aspirano e dall’annullamento degli atti subirebbero un pregiudizio, perché la persistente validità dei titoli imporrebbe all’Amministrazione una rideterminazione su aree in numero inferiore rispetto agli operatori coinvolti.

Il Collegio respinge la tesi difensiva secondo cui i quattro ricorrenti, titolari di due posteggi, perderebbero uno degli stalli solo in caso di rigetto. Osserva che è dall’accoglimento, e non dal rigetto, che deriva la perdita del parcheggio in San Pantaleo, essendo essi inclusi nella relativa graduatoria. Né può invocarsi un interesse omogeneo fondato su una riassegnazione futura, attività ipotetica ed eventuale, rimessa a tempi e regole dell’Amministrazione. Sostenere il contrario significherebbe, da un lato, contraddire la graduatoria che li ha già ricompresi tra i titolari; dall’altro, prospettare un inammissibile controllo generale di legittimità sulla disapplicazione della legge n. 214/2023, dalla quale quei ricorrenti non hanno subito effettivo pregiudizio.

I ricorsi riuniti sono pertanto dichiarati inammissibili, con trattazione dei motivi coerente con gli approdi dell’Adunanza Plenaria n. 16/2024. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità, anche normativa, della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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