Ottemperanza al giudicato e carta elettronica docente con commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1484 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta la irrevocabilità del titolo e la sua rituale notificazione in forma esecutiva all’Amministrazione debitrice. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, il ricorso è fondato e va accolto. Il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine determinato e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta ove ne sussistano i presupposti, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario.

Il Fatto

La ricorrente propone ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 4261 del 6 dicembre 2022. Con quella decisione il giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2021/22, e aveva condannato il Ministero all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 2.500,00, oltre accessori.

La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata via PEC al Ministero resistente. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, senza svolgere difese nel merito. La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 17 aprile 2024 e decisa con accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Dalla documentazione in atti emerge che la sentenza è divenuta irrevocabile e che la stessa è stata ritualmente notificata in forma esecutiva all’Amministrazione debitrice.

Il giudice accerta quindi il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lett. a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lett. a), decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Il requisito temporale risulta integrato per tabulas.

Il ricorso è pertanto fondato. Il Tribunale ordina all’Amministrazione intimata di dare esecuzione al titolo entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva e su richiesta di parte entro sessanta giorni.

Il Collegio richiama l’attenzione del commissario sul rispetto del termine dell’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

È inoltre accolta la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., sussistendone i presupposti. Si liquidano gli interessi legali sul valore della carta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, con distrazione ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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