Condono edilizio, idoneità sismica dovuta anche sotto i 450 mc (TAR Toscana n. 1487 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio disciplinato dalla legge n. 47/1985, l’art. 35 impone la certificazione di idoneità statica e sismica dell’opera anche quando questa sia di volumetria inferiore ai 450 mc, ove l’immobile ricada in zona soggetta a vincolo sismico. La norma distingue il regime delle aree non sismiche da quello delle aree sismiche: solo nelle prime l’adempimento è subordinato alla volumetria, mentre nelle seconde il deposito è sempre necessario, posto che il progetto di adeguamento va presentato qualunque sia la consistenza del manufatto. La disciplina regionale sull’accertamento di conformità non si applica al procedimento di condono, che resta integralmente regolato dalla legge statale. L’ordine di demolizione costituisce atto vincolato e non richiede motivazione ulteriore in ordine al pubblico interesse, neppure quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di un’unità immobiliare in Firenze, impugnavano il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato improcedibile la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata dal loro dante causa ai sensi dell’art. 31 legge n. 47/1985 e aveva contestualmente ingiunto la demolizione delle opere abusive individuate ai punti 6, 7 e 8.
La domanda riguardava interventi risalenti al 1963 e al 1983. L’Amministrazione l’aveva dichiarata improcedibile per il mancato deposito dell’originale o di copia autentica dell’attestazione di avvenuto deposito all’Ufficio del Genio Civile degli atti di certificazione di idoneità statica e sismica richiesti dall’art. 35 legge n. 47/1985 per le opere realizzate nel 1983, ordinando la rimozione delle opere abusive.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo sosteneva che la produzione dei certificati non fosse dovuta, perché la norma la richiederebbe solo per opere di cubatura superiore a 450 mc. Il Collegio respinge la censura ricostruendo il disposto dell’art. 35 legge n. 47/1985, che persegue la finalità di garantire i requisiti di sicurezza statica dell’opera da condonare.
La norma prevede un duplice ordine di adempimenti: il deposito di una certificazione di idoneità statica sottoscritta da professionista abilitato e, in caso di esito negativo, il deposito di un progetto di adeguamento. Per gli immobili in zone non dichiarate sismiche tali adempimenti sono necessari solo oltre i 450 mc. Per gli immobili in aree soggette a vincolo sismico, invece, il comma 8 dell’art. 35 richiede il progetto di adeguamento qualunque sia la volumetria.
Da ciò il Tribunale desume che, in presenza del vincolo sismico, la certificazione di idoneità statica — preliminare all’eventuale progetto — è sempre necessaria, a prescindere dalla consistenza del manufatto. Poiché il Comune di Firenze ricade in zona a rischio sismico, la richiesta dell’attestazione era legittima.
Il secondo motivo invocava l’art. 182 L.R.T. n. 64/2014, che consente di prescrivere l’adeguamento postumo alla normativa tecnica quando l’opera sia conforme alla disciplina urbanistica ma non a quella tecnica. La censura è respinta perché la norma regionale riguarda il procedimento di rilascio dell’istanza ordinaria di accertamento di conformità, mentre la fattispecie in esame è un procedimento di condono disciplinato esclusivamente dalla legge statale.
Il terzo motivo lamentava la mancata concessione di un termine più lungo in ragione delle difficoltà personali delle ricorrenti. Il Collegio lo ritiene infondato: la declaratoria era stata preceduta da una serie di solleciti ai quali le istanti avevano dato parziale riscontro, dimostrando così di essere in grado di procurarsi la documentazione.
L’ultima censura contestava l’ordine di demolizione per il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso. Il Tribunale richiama l’insegnamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 9/2017: anche quando intervenga a distanza di tempo, l’ingiunzione di demolizione resta provvedimento di natura vincolata, ancorato al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto, e non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata. Il ricorso è quindi respinto, con condanna delle ricorrenti alle spese.
Nota della Redazione
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