Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e stretta continenza del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 14 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile davanti al giudice amministrativo per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ma non consente di introdurre nuove questioni di cognizione riservate a quel plesso giurisdizionale. La sentenza civile di condanna che non determini l’esatta somma dovuta costituisce valido titolo esecutivo solo se dal dispositivo e dalla motivazione la quantificazione sia possibile con un’operazione meramente matematica. In presenza di una condanna generica, relativa a un importo non determinato né determinabile in modo pacifico, la domanda di esecuzione è inammissibile per difetto di giurisdizione. Il giudice amministrativo, nel dare esecuzione a una pronuncia di altro plesso, non può integrare la decisione né risolvere questioni non affrontate da quel giudice, dovendo osservare un criterio di stretta continenza.
Il Fatto
La ricorrente agisce davanti al TAR Lazio per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, che aveva definito il giudizio promosso dalla stessa ricorrente. La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio corrispondente ai periodi di lavoro svolti in forza di contratti a termine, con riferimento al solo servizio prestato presso le scuole statali, e al trattamento giuridico ed economico equivalente a quello del lavoratore comparabile assunto a tempo indeterminato.
La ricorrente chiede quindi al giudice amministrativo l’attuazione di quel giudicato nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio e dell’Istituto Comprensivo resistente. La questione che giunge all’esame del Tribunale riguarda l’idoneità di quella pronuncia a costituire valido titolo per l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario, per quanto riguarda il caso deciso. Il perimetro dell’azione resta però circoscritto all’esecuzione di statuizioni rimaste ineseguite: non è possibile introdurre nuove questioni di cognizione riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.
Con riferimento alle richieste di pagamento di somme di denaro, il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il creditore può agire davanti al giudice amministrativo per l’ottemperanza di una sentenza di condanna, non generica, del giudice civile passata in giudicato. La sentenza che non contiene l’esatta determinazione della somma dovuta è titolo esecutivo solo a condizione che dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione si possa procedere alla quantificazione con un’operazione meramente matematica (Cons. Stato, IV, 15 maggio 2020, n. 3098).
In assenza di tali requisiti, la domanda di esecuzione di una condanna generica è inammissibile, perché la sentenza non costituisce valido titolo esecutivo. Il giudice amministrativo non può effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni non dedotte o non trattate nel giudizio civile; nel caso di perdurante contrasto tra le parti la cognizione spetta al giudice ordinario (Cons. Stato, VI, 13 maggio 2016, n. 1952; 21 dicembre 2011 n. 6773). Da qui il principio di stretta continenza richiamato da Cons. Stato, V, 9 maggio 2023, n. 4687 e da Cons. Stato, V, 16 febbraio 2023, n. 1620.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale rileva che la sentenza del giudice ordinario, pur avendo individuato il periodo di ricostruzione della carriera, ha precisato che in quel periodo risultano giorni di servizio prestati presso scuole non statali, sui quali la ricorrente nulla ha dedotto di specifico, e ha respinto la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive. La quantificazione non era possibile: mancava alcun conteggio di parte e occorreva l’esatta determinazione dello stipendio effettivamente percepito, dato non allegato né desumibile dalla documentazione in atti.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa può essere riassunta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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