L’informativa antimafia può fondarsi su indizi probabilistici di permeabilità dell’impresa (TAR Liguria n. 218 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’emanazione dell’informazione antimafia interdittiva, il tentativo di infiltrazione mafiosa si valuta con un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza. Occorrono indizi gravi, precisi e concordanti idonei a far ritenere “più probabile che non” il rischio di condizionamento dell’impresa da parte dell’organizzazione criminale. La misura, di natura cautelare e preventiva, non deve collegarsi ad accertamenti penali definitivi né dimostrare un condizionamento in atto, essendo sufficiente l’inequivoca e consapevole scelta dell’imprenditore di porsi in dialogo con ambienti mafiosi. Ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011, il Prefetto può emettere l’informativa in luogo della comunicazione antimafia ogni volta che emerga la necessità di più serie verifiche sul pericolo infiltrativo.
Il Fatto
Una società di autotrasporto ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, insieme al rigetto dell’istanza di iscrizione nella white list e agli atti ministeriali di diniego della licenza comunitaria e di avvio della revoca dell’autorizzazione professionale. Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione agli atti istruttori delle Forze dell’Ordine e al provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’autotrasporto con cancellazione dal R.E.N. e dall’albo.
La ricorrente ha sostenuto l’insufficienza degli elementi posti a base dell’interdittiva, la necessità della sola comunicazione antimafia per i titoli autorizzativi e l’illegittimità derivata della revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la parziale inammissibilità del ricorso introduttivo, quanto al preavviso di rigetto, e la tardività dei primi motivi aggiunti nella parte relativa al provvedimento finale di ripulsa.
Nel merito, il Tribunale ha ribadito che il giudizio sul rischio infiltrativo segue il criterio del più probabile che non, richiamando il consolidato orientamento del Cons. St., sez. III, n. 3340 del 2023, n. 9059 del 2022, n. 8376 del 2021 e n. 758 del 2019. Il Prefetto gode di ampia discrezionalità nella selezione e nella lettura unitaria degli elementi sintomatici, secondo logicità, razionalità e proporzionalità.
Applicando tali coordinate, il Collegio ha escluso travisamento e irragionevolezza. L’interdittiva si fonda su un insieme di circostanze convergenti: la costituzione della società in una zona apparentemente franca dopo l’interdizione di due società partecipate dal socio e amministratore unico; l’apertura di un’unità locale con sette addetti a fronte di nessun dipendente nella sede genovese; la presenza dei riferimenti societari sui canali web di altra impresa; la sperequazione dei badge portuali; la partnership commerciale con soggetti riconducibili a una cosca di ‘ndrangheta. La Corte ha valorizzato le sentenze penali che, pur assolutorie, hanno accertato la piena consapevolezza dei contraenti circa l’identità dei soggetti dietro la società intermediaria, richiamando Cons. St., sez. III, n. 7890 del 2021 sulla posizione del preposto all’attività commerciale. L’incensuratezza degli amministratori non è stata reputata sufficiente a sovvertire il quadro istruttorio.
Il motivo sulla necessità della sola comunicazione antimafia è stato respinto: l’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011 consente l’informativa in luogo della comunicazione, non essendo richiesto il riscontro di una causa impeditiva ex art. 67 né l’operatività in un settore a rischio (richiamate Corte cost. n. 4 del 2018 e Cons. St., sez. III, n. 1109 del 2017).
Quanto alla revoca del titolo di autotrasporto, il Tribunale ha escluso il vizio: l’art. 6 del regolamento CE n. 1071/2009 ammette che la perdita di onorabilità dell’impresa derivi da provvedimenti che abbiano attinto la stessa società, e l’art. 13 consente il ritiro senza previa sospensione in caso di impossibile regolarizzazione. L’interdittiva antimafia integra ipotesi di revoca diretta. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi in parte inammissibili e per il resto rigettati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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