Nuova patente dopo misura di prevenzione senza riabilitazione nel triennio (TAR Calabria n. 1521 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il comma 3 dell’art. 120 del d.lgs. n. 285 del 1992 subordina il rilascio del nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida al solo decorso del triennio dalla cessazione della misura di prevenzione, senza richiedere alcun provvedimento di riabilitazione. L’eventuale richiamo alla riabilitazione è proprio del primo rilascio, disciplinato dal comma 1 della stessa norma. Il privato cui sia stata ritirata la patente vanta una posizione giuridicamente tutelabile a richiedere direttamente il nulla osta al Prefetto, che ne è l’organo competente, senza necessità di attivazione della Motorizzazione civile. Il silenzio serbato sull’istanza integra violazione del dovere di provvedere e legittima l’ordine giudiziale di conclusione del procedimento con provvedimento espresso.
Il Fatto
Al ricorrente era stata applicata la sorveglianza speciale con obbligo di dimora per tre anni e, in esecuzione della misura, era stata ritirata la patente di guida. Scaduto il triennio, l’interessato ha chiesto alla Prefettura e alla Motorizzazione civile di Cosenza il rilascio del nulla osta e del nuovo titolo abilitativo.
La Prefettura ha dichiarato improcedibile l’istanza, sul rilievo che il nulla osta è atto endoprocedimentale e che la legittimazione a richiederlo spetta alla Motorizzazione, aggiungendo che per ottenere una nuova patente occorrerebbero tanto il decorso del triennio quanto la riabilitazione. Da qui il ricorso per l’annullamento del provvedimento e per l’accertamento del silenzio serbato dalla Motorizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 8762 del 2022: il potere di rilasciare o negare il nulla osta incide su posizioni di interesse legittimo, con la conseguenza che la controversia appartiene al giudice amministrativo.
Nel merito, il Tribunale ha censurato la pretesa della Prefettura di subordinare il rilascio alla riabilitazione. Il comma 3 dell’art. 120 del d.lgs. n. 285 del 1992 ancora la concessione del nuovo titolo al solo decorso del triennio dalla cessazione della misura, senza alcun richiamo a ulteriori provvedimenti. Il Collegio ha valorizzato la distinzione rispetto al comma 1: solo il primo rilascio presuppone la riabilitazione, mentre revoca e nuovo rilascio sono disciplinati esclusivamente dai commi 2 e 3.
È stata poi accolta la censura sulla legittimazione del privato. Il rilascio del nulla osta rientra tra le competenze del Prefetto, sicché il cittadino cui sia stata ritirata la patente vanta una posizione tutelabile a richiederlo direttamente; non regge la tesi dell’atto meramente endoprocedimentale riservato all’iniziativa della Motorizzazione.
Quanto alla domanda avverso il silenzio, il Collegio ha rilevato che entrambe le amministrazioni hanno omesso di determinarsi in modo espresso. La mancata risposta viola il dovere di provvedere e le regole di ragionevolezza e buona fede, a fronte di una qualificata aspettativa del privato a un’esplicita pronuncia; per la Motorizzazione è decorso il termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento della determinazione prefettizia e ordine a Prefettura e Motorizzazione di provvedere in modo espresso entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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