Requisito di idoneità professionale, iscrizione camerale e avvalimento nella gara demaniale (TAR Puglia n. 1542 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione camerale per le attività inerenti all’oggetto dell’appalto costituisce requisito di idoneità professionale, finalizzato a filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti muniti di professionalità coerente con le prestazioni affidate. A tal fine non è sufficiente il solo oggetto sociale, che esprime la misura della capacità di agire della società e indica settori potenzialmente illimitati: occorre riguardare l’attività effettivamente svolta, come risultante dalla certificazione camerale, restando irrilevanti gli ambiti operativi non attivati. Il requisito dell’iscrizione al registro delle imprese non può essere prestato mediante avvalimento, perché la norma che lo impone mira ad assicurare l’astratta idoneità professionale di chi abitualmente esercita quella attività in concreto. È pertanto legittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante che abbia riscontrato la carenza del requisito e la genericità dell’avvalimento.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese partecipava alla procedura di evidenza pubblica indetta da un Comune per l’assegnazione di venti concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ai sensi degli artt. 36 e 37 cod. nav. e della legge regionale n. 17/2015. L’avviso richiedeva, tra i requisiti di partecipazione, l’iscrizione alla Camera di commercio per lo svolgimento dell’attività di gestione di stabilimento balneare e delle attività da svolgere sull’area demaniale.
Il raggruppamento aveva fatto ricorso a un contratto di avvalimento per sopperire alla carenza del requisito. La commissione di gara, prima, e il responsabile del procedimento, poi, escludevano l’operatore economico, rilevando l’insufficienza delle risorse messe a disposizione e l’inidoneità dell’iscrizione camerale a essere prestata mediante avvalimento. Il ricorso chiedeva l’annullamento dell’esclusione, dei verbali e dei punteggi attribuiti, oltre all’ostensione dei documenti di gara ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene infondato il ricorso. In via preliminare osserva che le questioni relative all’oggetto sociale delle società del raggruppamento e ai codici Ateco non erano mai state sottoposte all’amministrazione nel corso della procedura: opera dunque la preclusione di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’iscrizione camerale per le attività inerenti all’oggetto dell’appalto è requisito di idoneità professionale, che impone una tendenziale congruenza tra le risultanze dell’iscrizione e l’oggetto del singolo affidamento. Il solo oggetto sociale non basta: esso indica i settori in cui la società potrebbe in astratto operare, mentre occorre far riferimento all’attività effettivamente svolta, con esclusione degli ambiti operativi non attivati.
Applicando tali principi, dalle visure prodotte non emerge in capo alle imprese del raggruppamento alcuna attività, principale o secondaria, inerente alla gestione di stabilimento balneare: gli ambiti attivati sono del tutto differenti. La ricomprensione dell’attività balneare nell’oggetto sociale non vale a dimostrare che si tratti di ambito effettivamente esercitato. Il Collegio esclude inoltre che il soccorso istruttorio, disciplinato dall’art. 18 dell’avviso in rinvio all’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, possa sanare il mancato possesso del requisito professionale, e rileva che la ricorrente non aveva chiesto in gara alcuna valutazione delle certificazioni camerali.
Quanto all’avvalimento, il Tribunale condivide l’orientamento per cui l’iscrizione al registro delle imprese non può essere prestata mediante tale istituto, perché la norma che la impone assicura l’astratta idoneità professionale di chi abitualmente esercita quella attività in concreto. Sul piano della validità, il contratto, oltre a formule generiche, non indicava in modo preciso le singole risorse messe a disposizione: ne deriva la legittimità dell’operato della stazione appaltante.
Le censure sui punteggi dell’offerta tecnica sono inammissibili nel merito, perché la valutazione è espressione di ampia discrezionalità e sindacabile solo se macroscopicamente illogica o irrazionale; i criteri dell’avviso risultano chiari e intelligibili. Quanto all’istanza ostensiva, l’interesse è venuto meno per l’avvenuta concessione dell’accesso. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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