Commissioni concorsuali, ricorso ai ricercatori universitari e motivazione del giudizio orale (TAR Toscana n. 256 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di commissioni giudicatrici dei concorsi del personale scolastico, il requisito della docenza in ruolo con almeno cinque anni di servizio previsto dall’art. 15 del d.m. n. 201/2020 opera esclusivamente per i commissari individuati tra i docenti delle istituzioni scolastiche e non è riferibile ai ricercatori universitari, figura professionale del tutto diversa. Qualora non sia possibile reperire commissari tra i docenti della scuola, l’amministrazione può legittimamente attingere, ai sensi dell’art. 18, comma 13, del d.m. n. 201/2020, a professori universitari e ricercatori a tempo determinato di tipo A o B, purché in possesso dei requisiti curriculari e territoriali. Il voto numerico assegnato nella prova orale integra l’obbligo motivazionale quando esiste una corrispondenza biunivoca tra punteggio e descrittori di livello predeterminati nella griglia di valutazione, che consente al candidato di ricostruire l’iter valutativo seguito dalla Commissione.

Il Fatto

La ricorrente, insegnante di lingue straniere, ha partecipato al concorso indetto con D.D. 21.4.2020, n. 499, come modificato dal D.D. 5.1.2022, per la classe di concorso AN24 (portoghese) nella Regione Toscana. Non superata la prova orale, ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria, il verbale n. 4 del 12.5.2023, la relativa griglia di valutazione e, in via subordinata, il decreto di nomina della Commissione dell’8.3.2023.

Deduce due motivi: violazione degli artt. 13 e 15 del d.m. n. 201/2020 per difetto di composizione della Commissione, stante la nomina di docenti universitari e di una ricercatrice a tempo determinato priva dei cinque anni di ruolo; e eccesso di potere per difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, in pretesa contraddizione con i risultati delle prove scritte e dei titoli. Il Tribunale ha respinto il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 13 del d.m. n. 201/2020 prevede che le commissioni siano presiedute da un professore universitario, da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e composte da due docenti. L’art. 15 richiede, per i docenti delle istituzioni scolastiche, la condizione di docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di servizio, e per i docenti AFAM l’appartenenza al settore disciplinare coerente e il medesimo periodo di servizio nel ruolo. L’art. 18, comma 13, consente il ricorso a professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato o determinato di tipo A o B, assegnisti e docenti a contratto quando non sia possibile reperire commissari.

Il Tribunale accerta che, nella specie, non erano disponibili docenti di scuola secondaria in possesso congiunto del requisito curriculare e di quello territoriale, imposto dall’art. 18, comma 2, a pena di esclusione. L’amministrazione ha quindi svolto indagine presso gli atenei regionali e ha nominato due docenti dell’Università di Firenze, così rispettando entrambi i requisiti. La censura sul difetto di composizione è priva di pregio.

Quanto alla posizione della ricercatrice a tempo determinato, il Collegio osserva che il requisito dei cinque anni di servizio in ruolo si riferisce soltanto all’ipotesi di individuazione dei commissari tra i docenti degli istituti di istruzione e formazione e non è applicabile al personale universitario. Docente scolastico e ricercatore universitario costituiscono figure professionali distinte, e il requisito della docenza in ruolo non sarebbe neppure astrattamente riferibile al ricercatore.

Sul secondo motivo, il Tribunale rileva che il bando subordinava la valutazione dei titoli al superamento di entrambe le prove, sicché il raffronto prospettato dalla ricorrente è irrilevante. Nel merito, la griglia prevede per ogni ambito, in relazione a ciascuna fascia di punteggio, uno specifico descrittore di livello; i voti assegnati ai quattro ambiti corrispondono puntualmente ai descrittori, rendendo il giudizio di non idoneità sufficientemente motivato.

Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia (TAR Toscana, sez. I, n. 279 del 2023), che ha riconosciuto l’idoneità della griglia a far comprendere il giudizio finale per la corrispondenza biunivoca tra descrittori e punteggi. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la valutazione numerica basata su criteri di massima e parametri adeguati è legittima e idonea a esplicitare l’iter valutativo (Cons. Stato, sez. VI, n. 178 del 2019; Cons. Stato, Ad. plen., n. 7 del 2017). Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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