Motivazione per relationem e accessibilità degli atti richiamati nel provvedimento di disposizione (TAR Calabria n. 1546 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di disposizione adottato dal personale ispettivo ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 124/2004 costituisce provvedimento amministrativo definitivo e immediatamente lesivo, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, che è munito di giurisdizione. La motivazione per relationem è ammessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. n. 241/1990, purché il provvedimento richiami gli atti istruttori e li renda accessibili al destinatario. Il rinvio generico a “quanto emerso” da documenti e dichiarazioni, senza indicare quali parti e per quali ragioni fondino la qualificazione delle mansioni, rende la motivazione tautologica e il provvedimento illegittimo. Il termine di conclusione del procedimento ex art. 2 l. n. 241/1990 ha natura ordinatoria e la sua violazione non determina l’annullamento dell’atto.
Il Fatto
La società ricorrente, cooperativa sociale operante nel settore socio-sanitario, impugnava il provvedimento di disposizione emesso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con cui si contestava l’inquadramento di un dipendente addetto alla segreteria nel livello A1 anziché nel livello B1 del CCNL applicato. L’atto richiamava, a sostegno, l’esame del libro unico del lavoro, le dichiarazioni dei testi e alcune disposizioni di servizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale.
La società proponeva ricorso per l’annullamento, deducendo la violazione dei termini procedimentali e il difetto di motivazione. Nella fase cautelare il Tribunale respingeva l’istanza, sollevando dubbi sulla giurisdizione. All’udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della giurisdizione, superando le perplessità espresse in sede cautelare. Richiamando la ricostruzione del Consiglio di Stato, il Tribunale qualifica il provvedimento di disposizione come atto a contenuto ordinatorio, espressione di un potere pubblicistico, immediatamente esecutivo e idoneo a incidere sulla sfera giuridica del datore di lavoro imponendogli un facere. Da ciò deriva tanto la giurisdizione amministrativa quanto l’ammissibilità dell’impugnazione, poiché l’atto è definitivo e immediatamente lesivo.
Il Collegio rileva quindi il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro: il provvedimento è stato adottato dall’articolazione territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e contabile ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 149/2015. Rispetto a tale ente il Ministero esercita solo funzioni di vigilanza.
Nel merito, il primo motivo, incentrato sulla violazione dei termini procedimentali e sulla loro pretesa natura decadenziale, è respinto. Il termine di conclusione del procedimento ex art. 2 l. n. 241/1990 ha natura ordinatoria, salvo che la legge di settore o la giurisprudenza lo qualifichino come perentorio, circostanza esclusa per il procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 124/2004.
È invece accolto il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione. Il provvedimento si limita a richiamare genericamente “quanto emerso” dall’esame del libro unico, dalle dichiarazioni dei testi e dalle disposizioni di servizio, senza specificare in quali parti di tali atti e per quali ragioni si ricavi lo svolgimento di mansioni rientranti nel livello superiore. Il Collegio ribadisce che la motivazione per relationem è ammissibile solo se gli atti richiamati sono menzionati e accessibili al privato, ma non può risolversi nel mero rinvio a “quanto emerso”, che finisce per coincidere con la conclusione del ragionamento, rendendo la motivazione tautologica.
L’Amministrazione avrebbe dovuto chiarire come dai documenti si ricavasse in concreto lo svolgimento delle mansioni e perché queste fossero riconducibili alla funzione di addetto alla segreteria e non, ad esempio, a quella di addetto a commissioni generiche, rientrante nel livello A1. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento dei restanti e l’annullamento del provvedimento, con compensazione delle spese, inclusa la fase cautelare, ex art. 57 c.p.a.
Nota della Redazione
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