Perdita di anzianità di grado illegittima per vaccinazione omessa (TAR Abruzzo n. 206 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4-ter, comma 3, decreto-legge n. 44/2021, come convertito dalla legge n. 76/2021, configura una disposizione di carattere speciale nell’ambito della disciplina emergenziale anti-Covid, che prevede quale unica conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In ragione della sua portata letterale e della necessità di un’interpretazione stretta, volta a limitare il sacrificio richiesto al singolo a quanto espressamente indicato, la norma non consente l’applicazione di ulteriori misure pregiudizievoli, quali la detrazione dell’anzianità di grado o di servizio, che risulta illegittima ove disposta in conseguenza della sospensione per l’inadempimento dell’obbligo vaccinale. L’art. 858 d.lgs. n. 66/2010, infatti, prevede la detrazione di anzianità solo per cause specifiche, in gran parte ascrivibili a rilievo disciplinare, che nella fattispecie in esame è espressamente escluso.
Il Fatto
Un militare della Guardia di Finanza impugnava la determina con cui il Comando Generale del Corpo, oltre alla misura speciale della sospensione dall’attività lavorativa per la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-ter, comma 3, decreto-legge n. 44/2021, aveva disposto quale conseguenza ulteriore la perdita di anzianità di grado. Il provvedimento era stato notificato nell’ottobre 2022 dal Comando Provinciale di Pescara. Il ricorrente chiedeva l’annullamento della determina e degli atti connessi. Si costituivano l’amministrazione della Guardia di Finanza e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma senza articolare specifiche difese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, prendendo le mosse dalla natura speciale della disciplina emergenziale. La Corte ha ricordato che la legittimità della sola sospensione dal lavoro per i non vaccinati è stata confermata dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, ma ha evidenziato come la norma dell’art. 4-ter, comma 3, cit., nel prevedere l’unica conseguenza della sospensione “senza conseguenze disciplinari”, escluda ogni ulteriore effetto sanzionatorio.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa maggioritaria e, in particolare, le recenti pronunce del T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 29 dicembre 2025, n. 23831 e le conformi n. 10800, n. 10399 e n. 14689 del 2025, secondo cui la disposizione speciale non consente ulteriori conseguenze diverse dalla privazione della retribuzione, quali la detrazione dell’anzianità di servizio, risultando illegittima se disposta in conseguenza della sospensione per l’inadempimento vaccinale.
La Corte ha quindi esaminato l’art. 858 d.lgs. n. 66/2010 (“Detrazioni di anzianità”), rilevando che le ipotesi ivi previste sono riconducibili a cause specifiche o a rilievo disciplinare, mentre la fattispecie della violazione dell’obbligo vaccinale è esclusa da tale ambito per espressa previsione normativa.
La misura della perdita dell’anzianità è stata infine ritenuta una misura pregiudizievole per lo status del dipendente non specificamente prevista, non indispensabile per la profilassi pandemica e non proporzionata rispetto all’esigenza del contenimento della diffusione del contagio. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati. Le spese sono state compensate per la novità e complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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