Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 121 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ordina all’Amministrazione l’esecuzione del comando giudiziale e, in caso di perdurante inadempimento, nomina commissario ad acta. L’inadempimento allegato dal creditore, non contestato né chiarito dall’Amministrazione, integra il mancato assolvimento dell’onere della prova posto a carico del debitore. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. ha carattere discrezionale e può essere esclusa quando risulti eccessivamente afflittiva, anche in ragione dell’esiguità del debito.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il TAR con ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Mantova che gli aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500 annui per l’a.s. 2022/2023, tramite il sistema della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero a mettere a disposizione l’importo.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito senza svolgere difese. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva attivato la carta elettronica per l’importo indicato nella sentenza azionata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la sussistenza del presupposto di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.: la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario. Ha poi riscontrato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Sul punto il Collegio ha ricordato che, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente una copia conforme all’originale, notificata nella specie al Ministero.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti in ordine alla mancata attivazione della carta elettronica. Il Tribunale ha richiamato i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore espressi da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, traendone l’accoglimento della pretesa.
Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni, mediante il riconoscimento del beneficio. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, quale organo ausiliario del giudice, con compito intrinsecamente obbligatorio, chiamato a dare attuazione alla pronuncia anche mediante l’ordine alla struttura tecnica di includere il ricorrente tra i soggetti abilitati a conseguire il bonus.
È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., ritenuta nel caso concreto eccessivamente afflittiva anche in ragione dell’esiguità della somma oggetto di debito. Le spese, liquidate in dispositivo, sono poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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