Revoca del porto d’armi per inaffidabilità del titolare e sindacato esterno (TAR Calabria n. 1556 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e si fonda su un giudizio prognostico di inaffidabilità del titolare, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo se non ab externo, a fronte di un apprezzamento illogico o irragionevole. L’amministrazione non deve accertare la rilevanza penale del comportamento, essendo sufficiente che dagli elementi di indagine emerga, anche per meri indizi, l’assenza di sicurezza circa il buon uso delle armi. Non è necessaria una condanna penale, né un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché il giudizio è orientato a prevenire i pericoli connessi all’uso delle armi. Assume rilievo ostativo anche il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti controindicati, legati al titolare da rapporto di frequentazione.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento con cui il Questore di Crotone ha disposto la revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia, di cui era titolare da oltre vent’anni. Il provvedimento si fonda su alcuni precedenti giudiziari, sulle frequentazioni con soggetti controindicati e sui rapporti di parentela.
Il ricorrente denuncia la violazione delle garanzie procedimentali, del diritto di difesa per omessa ostensione degli atti richiesti, la violazione degli artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1931, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione. Sostiene l’insussistenza dei presupposti, per essere i reati prescritti o estinti e per la risalenza nel tempo delle contestazioni. Resiste il Ministero dell’Interno, che conclude per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto la doglianza sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento. In ragione dell’ampio compendio di elementi posti a base della prognosi di inaffidabilità, l’amministrazione dà conto in modo coerente della preminente necessità di revocare immediatamente il titolo di polizia, in aderenza all’art. 7, comma 1, L. n. 241/1990.
Quanto alla mancata ostensione della documentazione, la Corte osserva che essa non può di per sé inficiare la legittimità dell’atto per violazione del diritto di difesa, essendo previsto l’apposito strumento dell’actio ad exhibendum di cui all’art. 116 c.p.a. per avversare l’eventuale illegittimità del diniego di accesso.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la cornice normativa. L’art. 11 R.D. n. 773/1931 disciplina i casi di diniego obbligatorio e facoltativo delle autorizzazioni di polizia; l’art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 individua i reati che comportano l’automatismo preclusivo, mentre il comma 2 consente di ricusare la licenza a chi non può provare la buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi. La resistente amministrazione ha operato un apprezzamento negativo sull’affidabilità, riconducibile proprio all’art. 43, comma 2.
Da tali precetti emerge che il giudizio sull’affidabilità rientra nella discrezionalità amministrativa, non sindacabile se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole. Non è necessario che il comportamento sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione dell’amministrazione per prevenire effetti negativi per la sicurezza pubblica, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021. È sufficiente che dal comportamento emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 137 del 2021).
Il compendio posto a base della determinazione resiste ai rilievi. La revoca è ragionevole, coerente e adeguatamente motivata, avuto riguardo ai precedenti giudiziari, alle frequentazioni con soggetti controindicati e ai rapporti di parentela con esponenti di consorterie criminali. Gli elementi vanno valutati in un’ottica complessiva e non atomistica. Non rileva che alcuni procedimenti non siano esitati in condanne, stante l’assenza di necessità di una condanna penale. Il Collegio richiama infine il principio per cui il diniego e la revoca non richiedono un oggettivo abuso delle armi, bastando il motivato accertamento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne (T.A.R. Calabria, Sez. I, n. 591 del 2023), e che rileva il potenziale pericolo di apprendimento dell’arma da parte di soggetti controindicati (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 801 del 2023). Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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