Interdittiva antimafia e attualità del pericolo nella conduzione familiare d’impresa (TAR Puglia n. 155 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La prognosi di pericolo d’infiltrazione mafiosa risponde a una logica di massima anticipazione della tutela e si fonda su un giudizio probabilistico, secondo il criterio del più probabile che non. La misura interdittiva antimafia non richiede accertamenti penali definitivi e può sorreggersi su elementi indiziari anche non penalmente rilevanti, o già oggetto di giudizio penale conclusosi con proscioglimento o prescrizione. L’attualità del pericolo di condizionamento si desume dalla conduzione familiare dell’impresa, dalla giovane età dei soci subentrati e dalla conclusione di affari recenti con soggetti contigui al clan. I termini di deposito di memorie e documenti previsti dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. sono perentori e il loro superamento non è sanato dal consenso delle parti, salvo il ricorso all’art. 54, comma 1, cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore conserviero e con sede in San Ferdinando di Puglia, impugna l’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani nel maggio 2023. L’Autorità ha ritenuto sussistente un pericolo di condizionamento da parte di clan operanti tra San Ferdinando di Puglia e Cerignola, valorizzando i rapporti risalenti tra la famiglia dei soci e soggetti intranei alla criminalità organizzata.
La ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere: l’amministrazione avrebbe attribuito rilievo a eventi remoti, senza dimostrare l’attualità del pericolo, in assenza di condanne penali e nonostante le gravi patologie che impedirebbero ai genitori degli attuali soci di ingerirsi nella gestione aziendale. In vista dell’udienza le amministrazioni hanno depositato documenti, dei quali la ricorrente ha chiesto lo stralcio per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione processuale. Il deposito documentale del 30 agosto 2023 è tardivo: l’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. impone la produzione entro quaranta giorni liberi prima dell’udienza e, computata la sospensione feriale, il termine scadeva il 29 luglio 2023. I termini sono perentori e non tollerano superamenti neppure su accordo delle parti, salvo la dimostrazione dell’estrema difficoltà di produzione prevista dall’art. 54, comma 1, cod. proc. amm., nella specie non invocata, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 4545 del 2013. Di tali documenti non si tiene dunque conto.
Nel merito, il Tribunale richiama la logica di massima anticipazione della tutela antimafia. Possono assumere rilievo preponderante semplici fattori induttivi, idonei a fondare la non manifesta infondatezza del giudizio prognostico. Il tentativo di condizionamento può desumersi da fatti privi del carattere di certezza, ma complessivamente idonei a fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa agevoli, anche indirettamente, le attività criminali. Solo il venir meno di molti dei tasselli del quadro indiziario ne compromette la coerenza e l’attendibilità, con riferimento agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 (in termini, Sezione n. 346 del 2018).
La doglianza sull’assenza di un accertamento penale è infondata. La misura prefettizia non deve collegarsi ad accertamenti definitivi in sede penale e può sorreggersi su elementi sintomatici e indiziari, valutati secondo il criterio del più probabile che non (TAR Napoli, sez. I, n. 3570 del 2023). Il Tribunale di Foggia si è limitato a dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, circostanza che non esclude il giudizio prognostico.
La Corte respinge anche la tesi dell’estraneità del padre dalla gestione aziendale per ragioni di salute. Nel 2021 egli risulta amministratore unico di altra società dei figli, di recente costituzione. La conduzione familiare dell’impresa emerge dalla giovanissima età dei soci al momento del subentro alla madre. La compravendita immobiliare conclusa dalla ricorrente nel dicembre 2016 con società amministrata da soggetto interdetto, contiguo al clan, rende più probabile che non la persistenza dell’influenza, in un contesto descritto dalla Dia nella relazione sul primo semestre 2022.
Il ricorso è infine respinto, con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
Nota della Redazione
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