Occupazione sine titulo e silenzio: restituzione dell’area e risarcimento pro quota (TAR Puglia n. 1570 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione sine titulo di un fondo per la realizzazione di opere pubbliche, la mancata emanazione del decreto di esproprio e la trasformazione del bene configurano un illecito permanente della pubblica amministrazione, che non determina l’acquisto della proprietà in capo all’ente. Il proprietario ha diritto alla restituzione del bene previa riduzione in pristino, salva la facoltà dell’amministrazione di adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il danno da mancato godimento si liquida equitativamente ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm., applicando in via analogica il criterio del cinque per cento annuo del valore del terreno, con decorrenza dal primo valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale. Il giudice amministrativo conosce della controversia in virtù della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm..

Il Fatto

Il ricorrente, coerede della proprietaria di un fondo sito nel Comune di Melendugno interessato da un piano particolareggiato per la zona artigianale, ha diffidato l’ente, nel novembre 2022, alla restituzione delle aree previa riduzione in pristino, ovvero all’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, con il pagamento del valore venale e di un indennizzo. Il Comune non ha fornito alcun riscontro.

Il ricorrente ha quindi agito ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio e dell’illegittimità dell’occupazione, chiedendo la restituzione e il risarcimento del danno da mancato godimento, in subordine l’acquisizione sanante e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva per la presenza di altri comproprietari, il difetto di interesse, l’inammissibilità, la prescrizione e il giudicato civile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., richiamando l’indirizzo secondo cui rientrano nella cognizione del giudice amministrativo le controversie su occupazione e trasformazione conseguenti a dichiarazione di pubblica utilità, anche se il procedimento non è sfociato in un tempestivo atto traslativo.

L’eccezione di difetto di legittimazione è respinta: ciascun comproprietario vanta un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio nei limiti della propria quota, senza litisconsorzio necessario con gli altri danneggiati (richiamate Cass. civ. Sez. I n. 7258 del 2008 e Cass. civ. Sez. I n. 254 del 2010). La prova della proprietà può desumersi da qualsiasi elemento, anche presuntivo, sufficiente a escludere un’erronea destinazione del pagamento (Cass. civ. Sez. I n. 23972 del 2015).

Nel merito, è accolta la domanda di accertamento del silenzio rifiuto sull’istanza del 29 novembre 2022, sussistendo l’obbligo dell’ente di riscontrarla esplicitamente. È parimenti accolta, pro quota, la domanda di accertamento dell’occupazione illegittima dell’area di mq. 11.852, sulla quale la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 167/2005 non aveva accertato la trasformazione irreversibile e che è stata interessata da opere solo a partire dal 2008, detratte le superfici di mq. 1.810 e mq. 144 rimaste nella disponibilità dei proprietari. L’area effettivamente occupata è dunque rideterminata in mq. 9.898.

Il Collegio sottolinea che la convenzione del 1977 non ha prodotto effetti reali né obbligatori, come accertato dal giudice civile con il richiamato giudicato. Richiamata la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2016 e la Adunanza Plenaria nn. 2, 3 e 4 del 2020, il Tribunale esclude ogni effetto acquisitivo della condotta illecita e ordina la restituzione pro quota dell’area previa riduzione in pristino, salva la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. È invece respinta la domanda sulla porzione di mq. 13.068, già interessata da trasformazione irreversibile accertata con il giudicato.

Il danno da mancato godimento è liquidato equitativamente ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm. nella misura del cinque per cento annuo del valore dei terreni, con decorrenza dal 29 novembre 2017, nei limiti della prescrizione quinquennale interrotta dalla diffida del 2022, con rivalutazione secondo gli indici I.S.T.A.T. e interessi legali. Respinta la domanda di danno non patrimoniale per difetto di prova. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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