Potere sostitutivo del commissario A.T.I. e adesione obbligatoria al gestore unico (TAR Sicilia n. 1574 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel servizio idrico integrato la scelta del modello di gestione spetta all’ente di governo dell’ambito, cui i Comuni partecipano a monte tramite l’Assemblea. Una volta assunta quella scelta, l’adesione del singolo ente locale costituisce atto vincolato e non residua alcun potere di veto successivo in senso contrario. Il Comune che non adotta gli atti esecutivi della deliberazione dell’A.T.I., ove questa sia rimasta inerte, va commissariato: il commissariamento è atto dovuto. I termini per il riassetto della gestione sono perentori, con effetto provvedimentale di confluenza delle gestioni autonome nella gestione unica. La pubblicazione on line non prevista dalla legge non fa decorrere il termine decadenziale, che muove dalla piena conoscenza provata in modo rigoroso.

Il Fatto

Il Comune ricorrente, appartenente all’Ambito territoriale di Messina, impugna la deliberazione con cui il Commissario ad acta presso lo stesso Comune ha aderito alla costituenda società a partecipazione mista pubblico-privata, unitamente agli atti commissariali dell’A.T.I., al decreto regionale di nomina e all’avviso per la selezione del socio privato. Il Comune aveva già negato l’adesione e oppone proprie pregresse deliberazioni contrarie alla gestione privata dell’acqua.

L’A.T.I. eccepisce la tardività del ricorso per mancata impugnazione tempestiva delle delibere di scelta del modello e di riadozione del Piano d’Ambito. Il Tribunale rigetta la domanda cautelare monocratica; all’udienza il Comune rinuncia alla sospensiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività. La pubblicazione sul sito dell’A.T.I. non è prevista dalla legge né in base alla legge e non assume valore ufficiale: ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. rileva la piena conoscenza dell’atto, che chi eccepisce la decadenza deve provare in modo certo e rigoroso, non bastando supposizioni o argomentazioni logiche.

Nel merito, il quadro normativo è incentrato sull’unicità della gestione per ambiti sovracomunali. L’art. 147 del d.lgs. n. 152/2006 impone la partecipazione obbligatoria degli enti locali all’ente di governo dell’ambito; l’art. 149-bis demanda a tale ente la deliberazione della forma di gestione; l’art. 172, comma 4 disciplina i poteri sostitutivi. Il d.l. n. 152/2021 e il d.l. n. 115/2022 hanno fissato termini stringenti per l’affidamento.

Il Tribunale accerta che l’A.T.I. era rimasta sostanzialmente inerte: le deliberazioni assembleari esprimevano un mero indirizzo politico, mai sfociato in una scelta effettiva del modello. A fronte di ciò, la nomina del Commissario e le sue deliberazioni risultano legittime. La scelta del modello misto è congruamente motivata, anche sulla base della relazione tecnica incaricata, e coerente con la disciplina delle società a partecipazione pubblica; non si configura alcuna contraddizione con il pregresso indirizzo assembleare, privo di vincolatività.

La trama legislativa impone ai singoli Comuni l’adesione alla scelta effettuata a monte, che per essi costituisce atto vincolato: i Comuni partecipano alla scelta in Assemblea e poi adottano atti esecutivi, dai quali non possono discostarsi. Il carattere unitario della gestione esclude che un ente dissenziente possa opporre un veto successivo. Il commissariamento del Comune inerte era dunque atto dovuto.

Quanto alla gestione in salvaguardia, i termini dell’art. 147, comma 2-ter sono perentori e la loro scadenza ha prodotto effetto provvedimentale di passaggio alla gestione unica. Il Comune non aveva attivato alcuna iniziativa amministrativa o giurisdizionale per il riconoscimento del regime autonomo, evocato per la prima volta in giudizio. L’impugnazione dell’avviso per la selezione del socio è inammissibile per difetto di censure e comunque infondata. Il ricorso è rigettato, con spese compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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