Terzo condono escluso per nuove volumetrie in area paesaggistica vincolata (Cons. Stato n. 1576 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se, oltre alla realizzazione anteriormente al vincolo, alla conformità urbanistica e al previo parere dell’autorità preposta, costituiscano interventi minori senza aumento di volume e superficie. Il diniego di sanatoria per opere che comportino nuove superfici e nuove volumetrie in zona vincolata, anche a vincolo relativo, è atto dovuto e non richiede comparazione con l’interesse del privato alla conservazione del fatto illecito. Il provvedimento non necessita di motivazione aggravata, essendo sufficiente il riferimento all’abusività delle opere e al contrasto insanabile con la normativa edilizia.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato nel 2004 istanza di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per un complesso di opere realizzate in aderenza a un fabbricato di proprietà: un ambiente d’ingresso al piano terra, un bagno al primo piano, una tettoia con forno e la copertura della scala di collegamento, per complessivi mq 60,00. Il Comune ha respinto l’istanza con ordinanza del 2018, rilevando che le opere ricadevano in area assoggettata a vincolo paesaggistico e in zona B2 “edificate sature” del P.R.G., dove le norme tecniche non consentono nuove edificazioni secondo le modalità realizzate.
Il TAR Campania ha respinto il ricorso con sentenza n. 6989/2022, qualificando il diniego come atto vincolato e negando la necessità del parere della Commissione edilizia e della comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente ha proposto appello, lamentando la mancata verifica dell’incidenza delle opere sul vincolo, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’omessa applicazione del principio di disamina cronologica delle domande e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi per connessione logica e li ritiene infondati. L’istruttoria comunale ha accertato la difformità delle opere sia rispetto al P.R.G. sia rispetto al P.U.T., essendo i manufatti ubicati in zona B2 e in Zona 2 del piano urbanistico territoriale, destinata alla tutela degli insediamenti antichi accentrati, dove non sono consentite nuove edificazioni secondo le modalità realizzate.
Il Collegio richiama il principio secondo cui il terzo condono esclude la sanatoria per opere abusive che comportano incrementi di superficie o volumetria in zone vincolate (Cons. Stato n. 7428 del 2025; Cons. Stato n. 6392 del 2025). La sanabilità è esclusa non solo per i vincoli assoluti, ma anche per quelli relativi. Il sopralluogo del 2014 e l’accertamento del 2017 hanno confermato la realizzazione di nuovi volumi e superfici in zona soggetta a vincolo paesaggistico, non condonabili.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, la Corte ribadisce che i provvedimenti di diniego di condono non richiedono specifica motivazione se non con riferimento all’abusività delle opere e al contrasto insanabile con la normativa edilizia (Cons. Stato n. 10540 del 2023; Cons. Stato n. 251 del 2022). L’interesse pubblico alla rimozione degli abusi è in re ipsa, non essendo necessaria la comparazione con l’interesse del privato alla conservazione della situazione illecita (Adunanza Plenaria n. 9 del 2017; Cons. Stato n. 4425 del 2020).
Sul versante partecipativo, la Corte rileva che la comunicazione di avvio risulta comunque notificata e che i procedimenti di sanatoria sono avviati su istanza di parte (Cons. Stato n. 4269 del 2017). Quanto all’art. 10-bis, il privato che ne denuncia la violazione ha un onere di allegazione e probatorio rafforzato, dovendo indicare gli elementi che avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento (Cons. Stato n. 7979 del 2022); onere non assolto dall’appellante.
Infine, la natura di provvedimento vincolato del diniego assorbe le censure sulla proposta motivata del responsabile del procedimento e sull’ordine cronologico delle domande (Cons. Stato n. 6884 del 2022; Cons. Stato n. 3088 del 2022). L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite del grado.
Nota della Redazione
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