Sospensione del termine procedimentale per richiesta di informazioni del Collegio e natura (Cons. Stato n. 1584 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio dell’ARERA è sospeso dalla richiesta di informazioni che il Collegio rivolga al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 22, comma 1, del regolamento sanzioni, sino alla data di ricevimento delle informazioni stesse, senza che rilevi la qualificazione del supplemento istruttorio come verifica puntuale di aspetti già contestati. La perdita dei premi previsti dal sistema dei recuperi di sicurezza non costituisce misura sanzionatoria, ma conseguenza vincolata della mancata integrazione delle condizioni di riconoscimento: la prioritaria soddisfazione degli obblighi minimi di servizio relativi alla sicurezza è postulato logico del livello superiore premiato. L’illecito consistente nel non disporre di procedure operative aggiornate è di mero pericolo, sicché la mancanza di conseguenze concrete rileva solo ai fini della quantificazione della sanzione. Il generale potere di controllo dell’Autorità consente di avviare un procedimento sanzionatorio autonomo sulla base di informazioni acquisite nel corso di verifiche ispettive riguardanti altro soggetto, purché siano assicurate le garanzie procedimentali e il contraddittorio.

Il Fatto

L’ARERA avviava una verifica ispettiva nei confronti di una società distributrice di gas, nel corso della quale emergeva che questa si avvaleva, tramite contratto di servizio, di Italgas Reti per una serie di attività, tra cui la classificazione delle dispersioni localizzate e la ricerca programmata delle dispersioni. L’Autorità chiedeva quindi alla società di trasmettere le procedure operative in vigore nel 2020 e, all’esito del procedimento, con deliberazione n. 108/2024/S/gas accertava la violazione dell’art. 14, comma 8, lettere d) ed e), della RQDG 20/25, irrogando una sanzione di euro 58.000, dopo aver archiviato le altre contestazioni.

Con successiva deliberazione n. 490/2024/R/gas l’ARERA disponeva il mancato riconoscimento dei premi correlati all’odorizzazione e alle dispersioni per tutti gli impianti della società. I due ricorsi proposti davanti al TAR Lombardia venivano riuniti e, con sentenza n. 2274 del 2025, il Tribunale accoglieva quello contro il provvedimento sanzionatorio per violazione del termine di conclusione del procedimento, giudicando in parte inammissibile e in parte infondato quello contro la decadenza dai premi. Entrambe le parti proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i gravami ai sensi dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm. e affronta per primo l’appello dell’Autorità. La questione centrale riguarda la sospensione del termine di 220 giorni previsto dall’art. 4-bis, comma 1, del regolamento sanzioni: il comma 3 ne prevede la sospensione, tra l’altro, dalla richiesta di informazioni di cui all’art. 22, comma 1, fino al ricevimento delle stesse. La richiesta del Collegio era tempestiva, aveva a oggetto circostanze dedotte dalla stessa società e il suo esito aveva condotto all’archiviazione di diverse contestazioni, risultando favorevole all’impresa. Il termine risulta quindi rispettato, detratto il periodo di sospensione.

Caduto il motivo su cui il TAR aveva accolto il ricorso, il Consiglio esamina le censure riproposte. Quella relativa alla lieve entità delle inesattezze è infondata: la procedura richiamava la deliberazione n. 574/2013/R/gas, relativa al periodo regolatorio precedente, invece della vigente deliberazione n. 569/2019/R/gas, con conseguente riferimento a un diverso quadro regolatorio e a tempi di eliminazione diversi. L’illecito, avendo riguardo all’adozione obbligatoria di cautele, è di mero pericolo: l’assenza di problematiche concrete rileva solo sul piano della quantificazione.

Quanto alla pretesa illegittimità dell’intero procedimento, avviato sulla base di una verifica ispettiva disposta nei confronti di altro soggetto, la Corte richiama l’art. 2, comma 12, lettere g) e h), della legge n. 481 del 1995 e l’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 93 del 2011: il potere di controllo può essere esercitato d’ufficio e il singolo procedimento può prendere le mosse da informazioni comunque acquisite, purché siano assicurate la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la separazione tra istruttoria e decisione.

Passando all’appello della società, il Collegio esclude che la decadenza dai premi abbia natura sanzionatoria. L’art. 45.5 della RQDG 20/25 prevede che l’accertato mancato rispetto degli obblighi di servizio di cui all’art. 14 comporti la perdita del diritto ai premi: si tratta di conseguenza vincolata e coerente con la logica del sistema incentivante, come già affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 2927 del 2022. Non ricorrono pertanto i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non essendo invocate specifiche norme eurounitarie. Infondata è anche la censura sulla riferibilità della decadenza ai soli impianti interessati dai controlli, poiché la difformità delle procedure è stata accertata per tutti gli impianti.

Gli appelli vengono quindi riuniti, quello dell’ARERA accolto con rigetto del ricorso di primo grado sul provvedimento sanzionatorio, quello della società respinto, con condanna alle spese di entrambi i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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