Termine di avvio del procedimento sanzionatorio Anac e decorrenza dall’accertamento (Cons. Stato n. 1577 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni fissato dall’art. 11 del regolamento sanzionatorio Anac per l’avvio del procedimento afflittivo decorre dal momento in cui l’Amministrazione ha circostanziato il fatto, individuato la norma violata e completato l’istruttoria preprocedimentale. Non giustifica il posticipo dell’avvio l’attesa dell’esito del distinto procedimento di revisione dell’attestazione Soa, avviato su sollecitazione della stessa Autorità, poiché quel procedimento ha funzione ripristinatoria e si svolge in posizione di conflitto con le esigenze difensive del destinatario della contestazione. Una volta circostanziato il fatto, il decorso del termine non può essere sospeso per ragioni di priorità non dichiarate. La violazione del termine comporta la conferma dell’annullamento del provvedimento sanzionatorio.
Il Fatto
L’Anac ha irrogato a una società organismo di attestazione una sanzione amministrativa pecuniaria di quattromila euro ai sensi dell’art. 222, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, per avere svolto in modo non conforme l’istruttoria relativa al rilascio di un’attestazione Soa, con inserimento dell’annotazione nel casellario informatico.
La società ha impugnato la delibera e gli atti presupposti davanti al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso rilevando il superamento del termine per l’avvio del procedimento sanzionatorio. L’Anac ha proposto appello, sostenendo che il dies a quo andava individuato nella conclusione del procedimento di revisione dell’attestazione, sollecitato dall’Autorità e definito dalla Soa a fine settembre 2023.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. La questione centrale riguarda la rilevanza del procedimento svolto dalla Soa ai fini del computo del termine di novanta giorni previsto dall’art. 11 del regolamento Anac, termine non contestato dall’Autorità perché fissato con proprio regolamento.
La Corte rileva che la ricostruzione fattuale dell’appellante non trova conferma negli atti. Con la nota del 15 giugno 2023 l’Anac ha comunicato le criticità emerse, descritto in dettaglio le anomalie relative ai certificati di esecuzione lavori e individuato la norma violata nell’art. 70, comma 1, lett. a), c), f) e g), d.P.R. n. 207/2010, trasposta nell’art. 11, comma 1, Allegato II.12. In quella nota si dà conto degli approfondimenti istruttori compiuti dopo l’ispezione. Da quel momento, dunque, l’Amministrazione dispone degli elementi necessari per contestare l’addebito.
Il procedimento di revisione dell’attestazione non integra l’accertamento presupposto del procedimento sanzionatorio. Esso persegue finalità ripristinatorie e si fonda su una sollecitazione dell’Autorità, che ne ha imposto la celebrazione minacciando altrimenti l’avvio della sanzione. La Corte osserva che la società ha assunto nei due procedimenti una posizione conflittuale, dovendo nel primo accertare in veste imparziale e nel secondo difendersi dalla contestazione. La commistione tra i due procedimenti non è necessaria e contrasta con il diritto di difesa, tutelato dagli artt. 47 e 48 della Carta e dall’art. 111 Cost., come affermato dalla Corte cost. n. 111 del 2023 e dalla Cgue, Grande sezione, 2 febbraio 2021, C-481/19.
Quanto alla Cgue 30 gennaio 2025, C-510/23, richiamata dall’appellante, il richiamo è generico e comunque non pertinente: l’Anac non ha invocato esigenze di priorità nella gestione delle segnalazioni, bensì l’attesa dell’esito del diverso procedimento. Il termine decorre quindi almeno dal 15 giugno 2023 e non risulta rispettato, essendo il procedimento avviato il 20 dicembre 2023.
La Corte ribadisce che la certezza del diritto impone una disciplina temporale precisa del potere afflittivo, richiamando la Corte cost. n. 151 del 2021, e che la tempestività della contestazione condiziona l’efficacia generalpreventiva e specialpreventiva della sanzione. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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