Trasporto disabili a carico Asl e danno da proroga sine die (TAR Puglia n. 157 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella Regione Puglia il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili verso i centri diurni socio-educativi e riabilitativi spetta alla Azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 4/2010. La nota con cui l’Azienda riscontra la diffida della struttura accreditata subordinando la presa in carico a una futura gara o alla costituzione di una società in house ha natura provvedimentale e integra una proroga sine die dell’affidamento, sindacabile davanti al giudice amministrativo. La relativa controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per il coinvolgimento di un pubblico servizio e di poteri autoritativi. La proroga oltre il termine contrattuale genera un danno risarcibile pari al costo del servizio, con responsabilità solidale della Asl e della Regione che non abbiano provveduto al finanziamento e all’affidamento.
Il Fatto
La ricorrente gestisce un centro diurno socio-educativo e riabilitativo autorizzato, accreditato e contrattualizzato, e da anni eroga il trasporto dei propri utenti diversamente abili verso la struttura. Secondo la tesi attorea il servizio sarebbe invece spettato alla Asl Bari, competente per territorio. Nel 2019 l’Azienda aggiudicava una gara per il trasporto disabili, escludendo dall’oggetto i centri diurni ex art. 60 del R.R. n. 4/2007.
Nel 2020 la ricorrente sottoscriveva un contratto annuale, definito dall’Azienda stessa come soluzione-ponte, a una tariffa ritenuta antieconomica. Alla scadenza, la Asl non assumeva il servizio. Dopo la sentenza del Cons. Stato n. 860 del 2022, la ricorrente diffidava l’Azienda; questa rispondeva con la nota impugnata, subordinando la presa in carico a una futura gara o a una società in house. Di qui il ricorso, con domanda di annullamento e di condanna al risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio estromette anzitutto l’A.N.C.I. Puglia, priva di legittimazione passiva, non prevedendo l’art. 46 della L.R. n. 4/2010 alcuna sua competenza. Respinta è anche l’eccezione di difetto di giurisdizione: la domanda investe un provvedimento relativo a un pubblico servizio e il sindacato su poteri autoritativi e discrezionali. La controversia attiene a un rapporto concessorio, con rilievo prevalente del potere dell’amministrazione di definire oggetto e caratteristiche del rapporto.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il criterio discretivo del riparto è quello della spendita di poteri autoritativi, a prescindere dalla forma dell’atto (Cass. civ., Sez. Un., n. 28053 del 2018; Corte cost. n. 204/2004). I motivi non si fondano su precetti contrattuali, ma sulla violazione dei principi del giusto procedimento e della legalità dell’azione amministrativa.
Nel merito, la nota impugnata ha natura provvedimentale: essa comporta un arresto procedimentale nella presa in carico del servizio e si sostanzia in una proroga sine die dell’affidamento in corso, costringendo la struttura a operare in condizioni antieconomiche. L’Azienda non ha preso in carico il servizio né ha svolto attività per finanziarlo, gestirlo o affidarlo a terzi.
Sussistono quindi i vizi di illogicità, violazione del Protocollo d’intesa del 2011, eccesso e sviamento di potere, difetto di istruttoria e motivazione. Irrilevante è l’esclusione del servizio dai LEA, poiché l’art. 46 della L.R. n. 4/2010 resta norma valida ed efficace. La proroga oltre l’anno genera un danno risarcibile pari al costo documentato del servizio, oltre interessi legali, con responsabilità solidale di Asl e Regione per grave negligenza. La quantificazione è rimessa ad accordo entro 90 giorni, con commissario ad acta individuato nel Prefetto di Bari. Il Collegio dispone inoltre l’invio di copia alla Procura regionale della Corte dei conti e compensa le spese.
Nota della Redazione
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