Fanghi disidratati sono rifiuti salvo conformità end of waste (TAR Toscana n. 1592 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, una volta esaurito il complessivo processo di depurazione con la fase di disidratazione, sono rifiuti ai sensi dell’art. 127 del d.lgs. n. 152/2006 e non possono qualificarsi sottoprodotti, difettando i requisiti di cui all’art. 184-bis. La successiva essiccazione, collocata nell’ambito del distinto impianto di produzione dei fertilizzanti, integra un’operazione di recupero del rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t). Ne consegue che la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) richiede il rispetto dei criteri dettagliati di cui all’art. 184-ter, comma 3, previo parere obbligatorio e vincolante dell’organo di protezione ambientale, ivi compresa la dichiarazione di conformità per lotto di produzione. Il parere vincolante è autonomamente impugnabile in quanto idoneo a determinare l’arresto procedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce in concessione un impianto di depurazione delle acque reflue e, in virtù di una distinta autorizzazione, utilizza i fanghi residuati per la produzione del fertilizzante denominato pellicino integrato. A seguito di un sopralluogo dell’agenzia ambientale regionale, la Regione avviava il riesame dell’AIA e, dopo un primo decreto annullato con precedente sentenza della stessa Sezione, riavviava il procedimento con valenza di rinnovo.
La Conferenza di servizi, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell’ARPAT, qualificava i fanghi disidratati come rifiuto e chiedeva alla società la dichiarazione di conformità per lotto ai fini dell’end of waste, sospendendo il procedimento. La società impugnava il verbale, la nota regionale e il parere, deducendo che il processo di depurazione si concluderebbe con l’essiccazione e che i fanghi andrebbero qualificati come sottoprodotto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione. Il parere dell’agenzia è reso ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, ed è idoneo, se negativo, a determinare un arresto procedimentale: esso è perciò autonomamente impugnabile in deroga alla regola sull’atto endoprocedimentale.
Nel merito, la questione dirimente riguarda la natura dei fanghi impiegati. Il Tribunale ricostruisce la disciplina delle due autorizzazioni: l’impianto di depurazione esclude espressamente le attività di trattamento dei fanghi per la produzione di fertilizzanti, che trovano sede in altra installazione, ove il ciclo produttivo inizia proprio con l’essiccazione dei fanghi umidi disidratati, qualificata come recupero.
La fase finale della depurazione è dunque la disidratazione, e i fanghi così ottenuti costituiscono la risultante finale del processo depurativo (end of pipe). Essi ricadono quindi nella disciplina dei rifiuti ex art. 127. Non opera la tesi del sottoprodotto: non è integrata la lett. a) dell’art. 184-bis (i fanghi derivano da processo depurativo, non produttivo) né la lett. c), richiedendosi l’ulteriore stabilizzazione per essiccamento per l’avvio alla produzione.
Confermata la natura di rifiuto, si applica l’art. 184-ter. L’autorizzazione richiesta riguarda un’attività di recupero riconducibile all’art. 208, con parere obbligatorio e vincolante dell’agenzia. Le Linee Guida SNPA 41/2022 erano correttamente utilizzate in assenza di criteri specifici; irrilevante il richiamo al d.lgs. n. 75/2010, che attiene all’immissione in commercio dei fertilizzanti e non al recupero. Trova pertanto applicazione il criterio della tabella 4.1, che impone la dichiarazione di conformità per lotto. La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente non è conferente, riguardando il prodotto finale e non la qualificazione dei fanghi disidratati. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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