Revoca dell’accoglienza per insufficienza dei mezzi e atto plurimotivato (TAR Lombardia n. 159 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza per il richiedente la protezione internazionale presuppone l’accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti, valutati dalla prefettura con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale. Il giudice amministrativo verifica tale condizione con riguardo al momento di adozione del provvedimento, non a quello della decisione. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici è sufficiente a sorreggere l’atto e rende irrilevante l’esame delle censure rivolte alle altre. Il ricorso che investa esclusivamente una delle rationes decidendi non può pertanto condurre all’annullamento.
Il Fatto
Il Prefetto della Provincia di Brescia ha disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 142/2015, con contestuale ordine di rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per l’erogazione dei benefici. Il provvedimento si fonda sulla sussistenza di un rapporto di lavoro idoneo a garantire un reddito superiore al limite di legge e sul rigetto della domanda di protezione internazionale.
Il ricorrente, impiegato con contratto di apprendistato professionalizzante con qualifica di magazziniere, ha impugnato l’atto deducendo che il Prefetto avrebbe erroneamente considerato la domanda di protezione come definitivamente respinta, mentre il relativo giudizio pende davanti al Tribunale di Brescia. Ha inoltre contestato la sussistenza dei presupposti della revoca. L’affare è passato in decisione all’udienza del 10 gennaio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dal quadro normativo. L’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 142/2015 riconosce l’accesso alle misure di accoglienza al richiedente privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata. Il comma 3 demanda alla prefettura la valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza, parametrata all’importo annuo dell’assegno sociale. L’art. 23 del medesimo decreto prevede la revoca, con decreto motivato, in caso di accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti.
Su questa base il Tribunale esamina la documentazione reddituale prodotta. Il ricorrente svolgeva attività lavorativa con retribuzione annua pari a € 22.633,00; successivamente è stato assunto con contratto di apprendistato, con retribuzione annua da modello Unilav di € 14.011,00; la busta paga versata attesta € 133,00 per tre giornate lavorative. Poiché l’assegno sociale annuo per il 2020 ammontava a € 5.654,00, i presupposti accertati non consentono di dedurre una condizione di indigenza.
Il Collegio rileva che parte ricorrente non ha integrato la documentazione reddituale in vista dell’udienza di merito. La valutazione resta quindi circoscritta alle condizioni dell’interessato al momento di adozione del provvedimento, che le rendono legittime.
Il Tribunale affronta poi il profilo della motivazione plurima. Trattandosi di provvedimento sorretto da più ragioni, la legittimità di una sola di esse rende irrilevante l’esame dei restanti motivi. Richiama sul punto TAR Campobasso n. 260 del 05.10.2023, secondo cui per sostenere in giudizio l’atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con assorbimento delle censure relative alle altre, indipendentemente dall’ordine dei motivi. Cita altresì TAR Roma n. 13642 del 07.09.2023, secondo cui il riscontro di legittimità delle autonome ragioni giustificatrici conduce al rigetto dell’intero ricorso.
Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. Il Collegio compensa integralmente le spese di giudizio in ragione della natura delle questioni esaminate e dispone l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
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