Regolamento canone unico: inammissibile l’impugnazione in difetto di atti applicativi (TAR Sicilia n. 2796 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina regolamentare che attua il canone unico patrimoniale non è autonomamente impugnabile quando non produce, di per sé, una lesione diretta e attuale della sfera giuridica del destinatario. In difetto di un provvedimento applicativo concretamente incidente, l’interesse ad agire resta inconfigurabile e il ricorso è inammissibile. L’atto che si limita a comunicare l’importo dovuto, senza costituire esercizio del potere impositivo, non integra atto applicativo. Gli avvisi di pagamento non impugnati si consolidano e precludono la contestazione successiva del regolamento presupposto. La declaratoria di inammissibilità assorbe l’esame nel merito delle censure, anche quando il Comune ne abbia dedotto l’infondatezza richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la deliberazione del Consiglio comunale con cui era stato approvato il regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale, la deliberazione di Giunta recante gli allegati tariffari e l’atto con cui, per l’annualità 2022, gli importi erano stati comunicati alla società.
Il ricorso si fondava su sette motivi, tra cui l’ampliamento della fattispecie imponibile rispetto all’art. 1, comma 819, lettera b), della legge n. 160/2019, la determinazione di tariffe superiori a quelle standard, l’individuazione generica del Dipartimento competente in violazione dell’art. 4 della legge n. 241/1990, l’imposizione di una polizza fideiussoria e del requisito di assenza di morosità non previsti dalla norma primaria, nonché l’applicazione del canone all’intero territorio comunale. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse e l’improcedibilità per mancata impugnazione di una successiva delibera di Giunta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sulla carenza di interesse, ritenendo la questione assorbente rispetto all’eccezione di improcedibilità. La disciplina regolamentare contestata non è immediatamente lesiva in difetto di atti applicativi: il documento comunicato alla società nel marzo 2022 non assurge a provvedimento applicativo, ma costituisce semplice corrispondenza con l’Amministrazione.
Il Tribunale ha poi valorizzato il contegno della ricorrente rispetto agli avvisi di pagamento emessi per le annualità 2021 e 2022, non impugnati e divenuti provvedimenti consolidati. Da ciò deriva l’assenza di un interesse attuale a contestare il regolamento presupposto, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
La sentenza procede quindi a una verifica puntuale delle singole doglianze, rilevando che non risulta alcun pregiudizio concretamente subito: la società non è titolare di impianti a diffusione visiva o acustica, non è tenuta a corrispondere il canone per impianti privi di messaggio pubblicitario, non ha presentato richiesta di autorizzazione, non ha subito dinieghi per la documentazione prescritta, per l’applicazione del canone sull’intero territorio o per la asserita qualità di debitrice del Comune. Ogni censura resta così priva del necessario carattere concreto e attuale della lesione.
Il Collegio ha aggiunto che, oltre a essere inammissibile, il ricorso sarebbe comunque infondato, richiamando la giurisprudenza indicata dal Comune: il parere CGARS n. 153 del 22 marzo 2023, Consiglio di Stato n. 8846 del 10 ottobre 2023 e TAR Lombardia, Milano, n. 1850 del 17 luglio 2023. Tali precedenti confortano la legittimità di una differenziazione tariffaria per tipologia di impianto o zona di ubicazione.
In ragione della peculiarità della vicenda e della tipologia di pronuncia, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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