L’obbligo di ottemperanza al giudicato non si estende alle spese distratte (TAR Toscana n. 1600 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’amministrazione al pagamento, l’ordine di esecuzione impartito dal giudice amministrativo incontra il limite oggettivo delle statuizioni coperte dal giudicato. Resta esclusa la parte della sentenza relativa alle spese processuali liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario, perché il provvedimento di distrazione instaura fra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. La decadenza dal termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le amministrazioni rende attuale l’inadempimento e fonda l’accoglimento del ricorso.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, il giudice ordinario accertava il diritto della docente ricorrente all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui alla legge n. 107/2015, per cinque annualità scolastiche, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo nominale di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali, e delle spese processuali con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, notificata al Ministero e divenuta definitiva, non veniva eseguita. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la docente promuoveva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che agli atti non risulta alcun adempimento da parte dell’amministrazione. È inoltre decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. L’inadempimento agli obblighi nascenti dal giudicato è dunque evidente e il ricorso va accolto.
Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato e gli assegna il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per compiere le attività esecutive.
Segue il passaggio centrale. L’ordine non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese legali. In virtù del provvedimento di distrazione adottato ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., si instaura fra il difensore distrattario e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti, che nei limiti della somma liquidata si affianca al rapporto di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015: il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento e a chiedere l’esecuzione del giudicato in sede amministrativa.
Il Tribunale nomina Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni ove il primo termine decorra infruttuosamente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario, unitamente al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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