Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Molise n. 324 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., anche per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario del lavoro rimaste inadempiute, rientrando il titolo giudiziale nel novero di quelli azionabili davanti al giudice amministrativo. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. È pertanto adeguata la notifica della copia conforme all’originale, con la formula esecutiva non più necessaria a decorrere dal 28 febbraio 2023. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro il termine assegnato e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, la sentenza n. 22/2025 del 23.01.2025. Con quel provvedimento il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto al beneficio della cd. carta del docente per i medesimi anni, condannando l’amministrazione ad accreditare la somma complessiva di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo. Il Tribunale aveva fatto proprio l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/23 del 27.10.23, che ha esteso la provvidenza ai docenti supplenti.
Preso atto del passaggio in giudicato della sentenza e dell’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inadempimento perdurante oltre il termine assegnato. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare i presupposti del rimedio. Le allegazioni documentali hanno attestato l’ammissibilità dell’azione: il passaggio in giudicato della sentenza è risultato dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 17.03.2025, mentre la sentenza era stata notificata in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione già il 23.01.2025.
Su quest’ultimo punto il TAR ha richiamato le modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. Per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: la novellata versione dell’articolo dispone che le sentenze, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti. Le modalità di notifica adottate dal ricorrente sono state quindi ritenute adeguate alle formalità richieste.
Il Collegio ha poi confermato che il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice ordinario del lavoro, rientra tra quelli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., norma che disciplina il giudizio diretto a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato: la somma di euro 2.500,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà attivarsi su istanza della parte in caso di vana scadenza del termine, provvedendo in ulteriori 40 giorni. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in euro 750,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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