Sopravvenuto annullamento in autotutela e improcedibilità dell’appello per carenza di interesse (Cons. Stato n. 1651 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello avverso la sentenza che ha annullato un provvedimento di annullamento in autotutela di un titolo edilizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nella riedizione del potere seguita alla sentenza impugnata, l’amministrazione adotti un nuovo provvedimento che disponga nuovamente l’annullamento del medesimo permesso di costruire. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è ammessa solo a condizione che, secondo un criterio rigoroso e restrittivo, risulti chiaro e certo che l’esito del giudizio non possa arrecare alcuna utilità al ricorrente, per essere sopravvenuta una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del gravame, tale da escludere con assoluta sicurezza la conservazione di una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale. La sopravvenuta carenza di interesse può derivare anche da un nuovo provvedimento che, senza soddisfare integralmente il ricorrente, determini un nuovo assetto del rapporto tra amministrazione e amministrato. Ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il Fatto
Il Comune aveva annullato in autotutela il permesso di costruire rilasciato per il recupero abitativo del sottotetto di un’unità residenziale, assumendo l’assenza di titolo abilitativo per alcune finestre realizzate nella struttura lignea del tetto. La società destinataria del titolo edilizio ha impugnato dinanzi al TAR Campania sia l’atto di annullamento sia il successivo provvedimento di conferma, oltre a due ulteriori atti riguardanti il diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, rilevando la violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/90, il difetto di istruttoria e l’erroneità della motivazione, essendo emerso il rinvenimento dei titoli di assenso edilizi e ambientali relativi alle finestre. Ha quindi dichiarato improcedibili i successivi motivi aggiunti per reviviscenza del permesso del 2017. La proprietaria di altro appartamento nello stabile, che aveva segnalato gli asseriti abusi, ha proposto appello, con adesione del Comune e resistenza della società originaria ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dalla società e condivisa dal Comune. Nella riedizione del potere seguita alla sentenza appellata, il Comune ha adottato un nuovo provvedimento con cui ha disposto nuovamente l’annullamento del medesimo permesso di costruire, sul rilievo del disallineamento delle finestre rispetto ai grafici dell’autorizzazione edilizia e della realizzazione di un’ulteriore finestra mai assentita.
Il Consiglio di Stato richiama il criterio rigoroso e restrittivo che governa la sopravvenuta carenza di interesse: la declaratoria è possibile solo quando sia chiaro e certo che l’esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente. Richiama in proposito Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457, Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3256 e Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 6190, oltre a Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549 e Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2010, n. 4540.
La carenza può essere determinata anche dal sopravvenire di un nuovo provvedimento che non soddisfi integralmente il ricorrente, ma determini un nuovo assetto del rapporto tra pubblica amministrazione e amministrato, ovvero da una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza.
Il Collegio richiama altresì l’art. 84 cod. proc. amm., che consente al giudice di desumere da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. Alla luce di tali principi, il provvedimento sopravvenuto, sostitutivo del precedente, impedisce di riconoscere all’appellante alcun interesse, anche meramente strumentale o morale, ravvisabile in prospettiva risarcitoria o in vista della determinazione del precetto conformativo dell’azione amministrativa.
L’appello è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio sono interamente compensate, ravvisandosi giusti motivi alla luce delle circostanze esposte e della definizione della vertenza con pronuncia di rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.