Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nominato il Prefetto (TAR Calabria n. 1658 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria accertata dal titolo esecutivo e non opposto, e su di essa grava l’onere di provare l’avvenuta integrale esecuzione. Il parziale pagamento della sola sorte capitale non esaurisce l’obbligo, residuando le spese di giustizia e gli interessi moratori. Sono dovute anche le spese affrontate dal creditore successivamente all’emissione del titolo, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito. Il giudice assegna all’ente un termine per l’adempimento e nomina, in caso di inerzia, il commissario ad acta, il cui compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Una società creditrice aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Catanzaro un decreto ingiuntivo con cui l’azienda ospedaliera universitaria era stata condannata al pagamento di una somma, oltre interessi e spese. Il decreto non era stato opposto ed era divenuto definitivamente esecutivo; il titolo era stato notificato nel 2019.

Secondo la ricorrente, l’ente intimato aveva corrisposto solo la sorte capitale, lasciando insoluti gli interessi moratori e le spese di giustizia. La società ha quindi adito il TAR con ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme residue e il rimborso delle spese esecutive sostenute dopo l’emissione del decreto. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato il ricorso come azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., avendo ad oggetto l’esecuzione di un titolo giudiziale definitivo.

Il punto centrale è la ripartizione dell’onere probatorio: l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente e deve provare, come è suo onere, di avervi dato esecuzione. Nel caso concreto l’ente, non costituitosi, non ha fornito alcuna dimostrazione, mentre la ricorrente ha documentato il pagamento parziale della sola sorte capitale.

Da qui la conseguenza che residuano le spese di giustizia e gli interessi moratori maturati, oltre alle spese esecutive affrontate dopo l’emissione del decreto, ritenute funzionali alla soddisfazione del credito e perciò poste a carico dell’amministrazione.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’ente di ottemperare al giudicato, detratto quanto già pagato, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della ricorrente; il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio sono state liquidate e poste a carico dell’ente soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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