Compartecipazione alle rette sociosanitarie e ISEE nullo: illegittimo lo scomputo delle indennità (TAR Lombardia n. 3291 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione della compartecipazione dell’assistito al costo delle prestazioni sociosanitarie deve avvenire esclusivamente mediante l’ISEE, unico indicatore idoneo a misurare la capacità economica del beneficiario. Per effetto dell’art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, nel calcolo dell’ISEE sono esclusi i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF: pensione di invalidità e indennità di accompagnamento non possono quindi essere scomputate dalla quota sociale a carico del Comune. I Comuni non possono introdurre, neppure a livello regolamentare, criteri derogatori rispetto a quelli statali, né invocare vincoli di bilancio. In presenza di un ISEE pari a zero, l’assistito non è tenuto ad alcuna compartecipazione e il costo grava interamente sull’ente locale. Il principio di libera scelta del luogo di cura, sancito dall’art. 8-bis d.lgs. n. 502/1992 e recepito dalla normativa regionale, impedisce di commisurare il contributo alla retta di una struttura diversa da quella scelta dall’assistito.
Il Fatto
La ricorrente, amministratrice di sostegno di una persona con disabilità grave ex art. 3, co. 3, l. n. 104/1992, frequenta a tempo pieno e parziale una comunità sociosanitaria del territorio, associata a un centro diurno. Priva di capacità economiche, beneficia della compartecipazione comunale alla quota sociale della retta. Per il 2023 il Comune aveva quantificato il proprio esborso commisurando il contributo alla retta di una struttura residenziale diversa da quella scelta e decurtando gli emolumenti previdenziali percepiti dall’assistita.
Esperito senza esito un riesame in autotutela, la ricorrente ha impugnato le determinazioni comunali. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del gravame, assumendo la natura non provvedimentale della nota e l’omessa tempestiva impugnazione delle delibere iniziali. Accolta la domanda cautelare con ordinanza n. 145 del 2024, il Comune ha rideterminato il contributo discostandosi solo parzialmente dalle indicazioni del giudice, quindi è stata proposta impugnazione con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge le eccezioni di rito. La nota comunale di risposta all’istanza di riesame ha pieno valore provvedimentale, esprimendo un atto di conferma propria preceduto da autonoma rivalutazione e sostitutivo del provvedimento originario, autonomamente impugnabile. Irrilevante, dunque, l’omessa impugnazione delle delibere iniziali e della determina meramente esecutiva. Quanto al rapporto tra ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il Collegio ritiene che le nuove note, adottate su remand cautelare senza autonoma rimeditazione dei criteri, costituiscano un continuum dell’originario provvedimento, la cui legittimità resta scrutinabile.
Nel merito, il Tribunale muove dal motivo sulla retta di riferimento. L’art. 8-bis d.lgs. n. 502/1992 e la normativa regionale sanciscono il principio di libera scelta della struttura accreditata: le amministrazioni non possono coartare la decisione dell’assistito né subordinare la presa in carico all’indicazione di un determinato centro. La struttura prescelta è accreditata e a contratto con il SSN, sicché non è possibile ostacolare la scelta mediante una minore compartecipazione. Il richiamo alla maggiore idoneità della struttura indicata dal Comune è smentito dalla circostanza che quella soluzione era sorta solo in via sostitutiva, a seguito della chiusura del centro diurno.
Passando alla quota sociale, il Collegio ricostruisce la disciplina: la componente alberghiera grava sull’utenza, con integrazione pubblica per le persone in difficoltà economica ai sensi dell’art. 6, co. 4, l. n. 328/2000; quella sanitaria grava sul SSN. L’art. 8 l.r. Lombardia n. 3/2008 richiama espressamente l’ISEE e i criteri ulteriori fissati dalla Giunta regionale. L’indicatore è stato introdotto dall’art. 5 d.l. n. 201/2011 e disciplinato dal d.p.c.m. n. 159/2013, in attuazione della competenza esclusiva statale sui livelli essenziali ex art. 117, co. 2, lett. m), Cost.
A seguito delle pronunce del giudice amministrativo del 2015-2016, l’art. 2-sexies d.l. n. 42/2016 ha escluso dal reddito disponibile i trattamenti previdenziali e indennitari legati alla disabilità non imponibili ai fini IRPEF. Pensione di invalidità e indennità di accompagnamento non costituiscono incrementi di ricchezza, ma poste compensative dello svantaggio: non possono essere considerate reddito ai fini della compartecipazione. I Comuni non possono introdurre criteri derogatori, neppure per esigenze di bilancio. Poiché l’assistita ha un ISEE pari a zero, nessuna compartecipazione è dovuta.
Il Collegio dichiara assorbite le censure sulla quantificazione della quota sanitaria: l’esatta ripartizione è irrilevante quando l’utente è economicamente incapace e torna a rilievo solo nei rapporti tra Comune e Regione, estranei alla contesa. Ricorso e motivi aggiunti sono accolti, con annullamento degli atti e compensazione integrale delle spese; ammesso il patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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