Interdittiva antimafia e fatti risalenti: sufficiente il quadro indiziario complessivo (TAR Puglia n. 1288 del 20.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia non reprime fatti penalmente rilevanti, ma prevenire il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa. Il relativo provvedimento può fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi complessiva delle vicende esaminate emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il giudizio di attualità e concretezza del pericolo. Non sussiste alcun automatismo tra valutazioni penali e prevenzione amministrativa: l’assoluzione o la riabilitazione non neutralizzano, di per sé, il quadro indiziario. Il procedimento di prevenzione è svincolato dall’accertamento della responsabilità penale e può basarsi su indizi, anche non penalmente rilevanti o già oggetto di proscioglimento.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria della gestione del parcheggio su area comunale in agro di Ostuni, impugna il decreto di interdittiva antimafia emesso dalla Prefettura di Lecce il 25 novembre 2020 ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, unitamente agli atti presupposti. Deduce violazione ed erronea applicazione delle norme, eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.

La ricorrente sostiene che i rilievi posti a fondamento del provvedimento sarebbero incompleti e reinterpretati in chiave persecutoria. Quanto alla posizione dell’amministratore unico, rileva che le condanne sarebbero risalenti e che per alcune vicende vi sarebbe stata riabilitazione o assoluzione. In sede cautelare l’istanza di sospensione è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma in sede di merito i rilievi ostativi già espressi in fase cautelare. Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia non sanziona condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica: la fattispecie del tentativo di infiltrazione mafiosa è a struttura aperta e ammette elementi sintomatici tipizzati (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011) e altri a condotta libera, rimessi al prudente apprezzamento del Prefetto ai sensi dell’art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011.

Quanto alla risalenza dei fatti, il Tribunale richiama un orientamento consolidato: l’interdittiva può fondarsi anche su vicende datate, purché dall’analisi complessiva emerga un quadro indiziario atto a giustificare l’attualità del pericolo (Cons. Stato n. 3009 del 2016; Cons. Stato n. 3370 del 2024; Cons. Stato n. 2712 del 2022; Cons. Stato n. 4616 del 2022). Il mero decorso del tempo non implica la perdita del requisito di attualità, occorrendo fatti nuovi positivi e il loro consolidamento (Cons. Stato n. 515 del 2019).

Nel caso concreto, a carico dell’amministratore unico risultano condanne definitive per reati spia, arresti e misure di prevenzione, tra cui la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e il foglio di via obbligatorio. A carico del socio emergono precedenti e una vicenda giudiziaria legata a un’operazione contro l’associazione mafiosa. Il Collegio ritiene che la riabilitazione e le assoluzioni non elidano la significatività dei precedenti, stante la mancanza di automatismo tra giudizio penale e prevenzione.

Il Tribunale precisa che l’assoluzione in appello per la vicenda delle aste giudiziarie è intervenuta per prescrizione e non per assoluzione piena, e che l’esito assolutorio dell’altro esponente non neutralizza il quadro indiziario, anche in correlazione con gli elementi acquisiti autonomamente dalla Prefettura (Cons. Stato n. 8738 del 2023). La finalità anticipatoria giustifica l’attivazione dei poteri inibitori in uno stadio preliminare, senza necessità di una condanna definitiva.

Il Collegio esclude il dedotto deficit istruttorio: la valutazione prefettizia è espressione di discrezionalità sul pericolo di condizionamento delle scelte imprenditoriali, e la probabilità che l’evento si verifichi è sufficiente. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della società ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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