Sospensione attività imprenditoriale e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1693 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 incide direttamente sul diritto soggettivo dell’imprenditore e non costituisce espressione di discrezionalità amministrativa né tecnica. La norma ancora la misura al mero accertamento della presenza di lavoratori irregolari in misura pari o superiore alla soglia percentuale predeterminata dal legislatore. Il provvedimento non è espressione di un autonomo potere cautelare, ma è funzionale all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite agli organi di vigilanza. La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario e il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è inammissibile. L’erronea indicazione del TAR quale autorità di ricorso non rende impugnabile l’atto davanti a un giudice sfornito di giurisdizione.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il provvedimento con cui l’Ispettorato territoriale del Lavoro ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale, nonché il rigetto del ricorso amministrativo proposto avverso lo stesso.

La misura era stata adottata dopo un accesso ispettivo, per l’impiego di personale senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in misura pari o superiore al dieci per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo. La ricorrente ha dedotto l’incompetenza assoluta, o in subordine relativa, degli organi che avevano proceduto all’ispezione, oltre all’eccesso di potere per travisamento dei fatti e alla violazione del d.lgs. n. 81/2008.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione e ha rinviato la causa per consentire memorie sul punto.

La ricorrente ha sostenuto la giurisdizione amministrativa richiamando la Cons. Stato, Sez. III, n. 3832 del 2020, secondo cui la misura, non pecuniaria e connotata da margini valutativi, sarebbe estranea alla giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale non ha condiviso tale impostazione.

Secondo il Collegio, l’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, come sostituito dall’art. 13, comma 1, lettera d), d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 252/2021, non delinea un potere discrezionale. La disposizione àncora il provvedimento al mero accertamento di una attività imprenditoriale e di lavoratori irregolari in misura percentuale predeterminata rispetto al numero complessivo degli addetti.

Il provvedimento di sospensione non costituisce espressione di un autonomo potere cautelare a tutela di interessi pubblici, ma è strettamente funzionale all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite agli organi di vigilanza ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 758/1994. In tale prospettiva si spiega la previsione dell’automatica decadenza della sospensione in caso di archiviazione delle contravvenzioni accertate.

Irrilevante, infine, l’indicazione del TAR Catania nel provvedimento quale autorità cui ricorrere: l’erronea indicazione non rende impugnabile l’atto davanti al giudice sfornito di giurisdizione. Il ricorso è dunque inammissibile, con riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; spese compensate in ragione della dibattuta questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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