Astreinte e crisi di finanza pubblica non ostano all’ottemperanza del giudicato (TAR Sicilia n. 1692 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando l’inadempimento dell’amministrazione trovi causa in ragioni ostative riconducibili alla perdurante crisi della finanza pubblica e all’ingente ammontare del debito pubblico, assumendo tali circostanze rilievo ex art. 115 cod. proc. civ. quali fatti notori. Tali ragioni, idonee a escludere l’astreinte, non elidono però l’obbligo di dare esecuzione al giudicato: il giudice amministrativo ordina all’ente di adottare ogni atto necessario al pagamento entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. La mancanza di fondi di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione, dovendo l’organo straordinario attivarsi per reperire le somme e allocarle in bilancio.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia, sede di Catania, n. 336 del 27 febbraio 2019, con cui il Comune di Messina era stato condannato al pagamento dell’indennità di buonuscita computando trentacinque anni di servizio in luogo dei trentuno considerati in sede di liquidazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria in forma cumulativa.

I ricorrenti hanno chiesto altresì il pagamento delle spese di lite liquidate e distratte in favore del difensore, nonché la condanna dell’ente al versamento della somma prevista a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune si è costituito rappresentando che, solo con deliberazione consiliare del 1° aprile 2025, era stato riconosciuto il debito fuori bilancio, e ha chiesto un differimento della trattazione, opposto dalla difesa dei ricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di differimento. La sentenza da ottemperare era stata depositata il 27 febbraio 2019 e ritualmente notificata all’ente il 15 gennaio 2020; il riconoscimento del debito fuori bilancio era intervenuto soltanto il 1° aprile 2025. Il ritardo nell’attivazione amministrativa non giustifica dunque un ulteriore rinvio della decisione.

Nel merito il ricorso è fondato. Dalla notifica della sentenza è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni e gli enti pubblici non economici. Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo del Comune di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.

Per il caso di ulteriore inottemperanza viene nominato commissario ad acta il Segretario del Comune di Milazzo, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dell’ente. L’organo straordinario dovrà insediarsi su richiesta della parte ricorrente, attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provvedere entro novanta giorni alla completa ed esatta esecuzione, con spese a carico del Comune intimato. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale delle risorse.

Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato: l’organo straordinario deve porre in essere ogni iniziativa necessaria a rendere possibile il pagamento e riferire poi al Tribunale sugli adempimenti realizzati. Il compenso sarà liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

È invece disattesa la domanda di penalità di mora. Il Tribunale valorizza le note difficoltà di adempimento connesse alla perdurante crisi della finanza pubblica e all’ingente ammontare del debito pubblico, qualificate come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., richiamando sul punto TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 81 del 2024 e TAR Umbria, sez. I, n. 782 del 2023. Tali circostanze sono ritenute sufficienti non solo a mitigare l’importo, ma a escludere la stessa applicazione dell’astreinte. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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