Ricorso inammissibile se prova notifica PEC è solo PDF (TAR Sicilia n. 1696 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prova della notificazione a mezzo PEC deve essere offerta con modalità esclusivamente telematica, mediante deposito delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato «.eml» o «.msg» e l’inserimento dei dati identificativi delle stesse nel file DatiAtto.xml. Il deposito della sola ricevuta in formato PDF, priva degli allegati e dell’attestazione di conformità, non assolve l’onere probatorio, perché non dimostra che l’atto sia giunto nella piena disponibilità del destinatario. La funzione della notificazione, distinta da quella della comunicazione, impone di provare non solo la conoscenza dell’atto, ma la sua integrale consegna. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso quando la prova della notifica manchi o sia irritualmente documentata.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato una ordinanza di demolizione, deducendo eccesso di potere, carenza di motivazione sull’interesse pubblico, difetto di istruttoria e violazione degli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001. Hanno sostenuto di non essere proprietari delle aree né autori degli abusi, di aver confidato nella conservazione delle strutture esistenti e di non aver potuto individuare con precisione le particelle interessate. Hanno chiesto, in via istruttoria, prova testimoniale e consulenza tecnica per dimostrare che le opere risalivano agli anni ’70.
Il Comune intimato non si è costituito. All’udienza del 18 dicembre 2024 il Collegio ha rilevato l’omesso deposito della ricevuta di avvenuta consegna della notifica in formato «cliccabile» e ha concesso un termine di trenta giorni per l’integrazione documentale, rinviando alla trattazione del 26 marzo 2025. L’integrazione non è stata eseguita e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione preliminare di rito, che assorbe ogni altro profilo: la regolarità della notifica del ricorso introduttivo. Il thema decidendum non riguarda quindi la legittimità dell’ordine di demolizione, ma la prova del corretto instaurarsi del contraddittorio.
Il Tribunale richiama gli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53/1994, secondo cui la prova della notifica a mezzo PEC si offre esclusivamente con modalità telematica, mediante deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato «.eml» o «.msg» e l’inserimento dei dati identificativi nel file DatiAtto.xml. Solo se il deposito telematico è impossibile il difensore può estrarre copia analogica e attestare la conformità ai sensi dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005.
La ratio è individuata nella distinzione tra comunicazione e notificazione: la prima porta la notizia dell’atto, la seconda ne realizza la consegna integrale al destinatario. Il raggiungimento dello scopo legale postula, dunque, non solo che l’atto sia conosciuto, ma che sia posto nella piena disponibilità del destinatario. A tal fine l’accesso al file DatiAtto.xml consente di verificare la presenza dell’atto nella sfera del destinatario.
Il Collegio aderisce al precedente TAR Catania, Sez. IV, n. 3593 del 30 ottobre 2024, secondo cui il mero deposito dell’atto notificato e delle ricevute in formato PDF non soddisfa l’onere probatorio. Nel caso concreto il ricorrente ha versato in atti solo la copia PDF della ricevuta di avvenuta consegna, priva degli allegati e dell’attestazione di conformità al documento informatico.
Non risulta pertanto dimostrato che il ricorso sia giunto a conoscenza e nella disponibilità del Comune, non costituito. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese in ragione dell’assenza di costituzione della parte intimata. La decisione conferma un orientamento rigoroso sulla documentazione telematica della notifica, rilevante per la gestione del contenzioso amministrativo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.