Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Molise n. 169 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo azionato sia una sentenza del giudice ordinario, rientrando tra i titoli le cui statuizioni ineseguite trovano attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La notificazione della sentenza in copia conforme all’originale soddisfa le formalità richieste dall’art. 475 cod. proc. civ., come riformato dal D.lgs. n. 149/2022, non essendo più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’esecuzione nel termine assegnato e nomina commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. La nomina del commissario esclude, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per l’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente precario titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, ha ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della cd. carta elettronica del docente, introdotta dall’art. 1 della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione ai sensi della legge n. 724/1994, art. 22, comma 36.

Il giudice civile ha fatto proprio l’orientamento della Corte di Cassazione che estende la provvidenza ai supplenti con servizio protratto fino al 30 giugno o al 31 agosto. Passata la sentenza in giudicato, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva. L’Amministrazione, costituitasi, non ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il TAR verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso. La sentenza era stata inoltre notificata in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione.

Sul punto il Collegio richiama le modifiche introdotte nell’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, in base alle quali, a decorrere dal 28 febbraio 2023, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. Le modalità di notificazione seguite dal ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste dalla legge.

Il Tribunale ritiene poi che il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice civile, rientri tra quelli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito, la somma di € 2.500,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non effettuati nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

In conformità alla richiesta del ricorrente, il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine, provvedendo in ulteriori 40 giorni. Quanto all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non ravvisa allo stato i presupposti per l’ulteriore somma, salva diversa valutazione su nuova istanza in caso di mancata collaborazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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