Legittima la chiusura della sala giochi per violazione degli orari sindacali (TAR Sardegna n. 16 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giochi leciti il Sindaco, nel disciplinare con ordinanza gli orari di apertura delle sale gioco a tutela della salute e della salubrità dell’ambiente, dispone anche del correlato potere sanzionatorio, non meramente pecuniario ma anche interdittivo. La sospensione dell’attività per la reiterata violazione degli orari costituisce misura di amministrazione attiva e non sanzione accessoria in senso tecnico: la sua denominazione è dato nominale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 20 legge n. 689/1981 e dell’art. 17 ter T.U.L.P.S.. La misura trova copertura nell’art. 10 T.U.L.P.S., applicabile anche alle autorizzazioni trasferite ai Comuni, e nell’art. 7 bis d.lgs. n. 267/2000. Non opera il cumulo giuridico dell’art. 8 bis legge n. 689/1981, riservato alle sanzioni pecuniarie, né il ne bis in idem quando le violazioni sono accertate in giorni distinti.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una sala giochi, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto la chiusura temporanea dell’esercizio per sette giorni, in applicazione delle ordinanze sindacali n. 19/2017 e n. 32/2017, a seguito di violazioni degli orari di accesso agli apparecchi da gioco accertate con due verbali della polizia municipale.
La società ha dedotto la carenza di potere del Comune a irrogare la sanzione interdittiva, la violazione della disciplina sulle sanzioni accessorie, il difetto di contraddittorio e la lesione del ne bis in idem e del cumulo giuridico. Le ordinanze a monte erano già state impugnate e la relativa legittimità confermata in sede di appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la censura di carenza di potere, aderendo all’orientamento della giurisprudenza amministrativa richiamato dalla Cons. Stato, Sez. V, n. 10581/2023 e da Cons. Stato, Sez. V, n. 1933/2018. Il passaggio delle funzioni di pubblica sicurezza ai Comuni per effetto dell’art. 19 d.P.R. n. 616/1977 ha trasferito agli enti locali anche i poteri sanzionatori connessi alle discipline di tutela degli interessi pubblici.
Nella materia dei giochi coesistono più interessi pubblici: quello economico-finanziario, quello all’ordine e alla sicurezza, quello alla quiete e alla salute. A tale pluralità corrisponde una pluralità di competenze e di sanzioni. Il Sindaco, titolare del potere di ordinanza ex art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267/2000, deve disporre di un presidio sanzionatorio effettivo.
La sola sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7 bis d.lgs. n. 267/2000 non è sufficiente: sarebbe agevolata una logica costi-benefici per cui l’esercente paga un importo contenuto e continua a lucrare sull’attività. Si impone perciò una misura che incida direttamente sull’attività, sospendendola per un tempo ragionevole, adeguato e idoneo.
Il Collegio esclude poi che la sospensione sia sanzione accessoria in senso tecnico. La denominazione è solo nominale: si tratta di azione di amministrazione attiva, coperta dall’art. 10 T.U.L.P.S., che consente la revoca o la sospensione delle autorizzazioni in caso di abuso. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 20 legge n. 689/1981 e dell’art. 17 ter T.U.L.P.S., nonché dell’art. 8 bis della stessa legge, riferito alle sole sanzioni pecuniarie.
È inammissibile per difetto di interesse la censura sulla misura fissa della sanzione pecuniaria, non impugnata. Le violazioni, accertate con verbali fidefacenti in giorni distinti, giustificano una pluralità di provvedimenti e non integrano il ne bis in idem. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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