Revoca del finanziamento FESR per criticità sismiche non più sussistenti (TAR Toscana n. 1754 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del finanziamento concesso per la messa in sicurezza sismica di un edificio pubblico è legittima quando i requisiti premiali dichiarati dal beneficiario non sussistevano al momento della domanda. I criteri di attribuzione del punteggio previsti dal bando vanno valutati dall’amministrazione all’attualità e non in maniera retrospettiva, con la conseguenza che la decurtazione dei punti e la rideterminazione della posizione in graduatoria costituiscono un atto sostanzialmente dovuto. Il difetto di motivazione non sussiste quando il provvedimento finale e gli atti del procedimento rendono intellegibile il percorso valutativo, anche a fronte di osservazioni partecipative che non offrono elementi nuovi. La tutela dell’affidamento del percettore non si oppone al recupero di denaro pubblico indebitamente erogato, non essendo richiesta ulteriore motivazione sull’interesse pubblico, rinvenibile in re ipsa.

Il Fatto

Il Comune ricorrente partecipava alla procedura indetta dalla Regione Toscana con bando pubblicato il 3 gennaio 2024 per selezionare interventi di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio pubblico da finanziare nell’ambito del programma FESR 2021-2027. La domanda veniva ammessa al finanziamento di 880.440,00 euro per l’adeguamento della scuola primaria.

L’11 marzo 2025 Sviluppo Toscana S.p.a., organismo intermedio delegato all’istruttoria, comunicava l’avvio del procedimento di revoca per rimodulazione del punteggio. Con decreto dirigenziale n. 11282 del 22 maggio 2025 la Regione revocava il contributo, rideterminando la posizione in graduatoria dal tredicesimo al quarantunesimo posto. Il Comune impugnava il provvedimento davanti al TAR, articolando due motivi: violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione e eccesso di potere per illogicità e travisamento dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il meccanismo premiale del bando. Il criterio C assegnava cinque punti ai progetti relativi a edifici con significative criticità statiche non risolte; il criterio D attribuiva tre punti per indice di rischio inferiore a 0,3. Al Comune erano stati riconosciuti gli otto punti corrispondenti.

La verifica istruttoria ha però accertato che le criticità statiche erano già state risolte con gli interventi eseguiti nel 2022 e che l’indice di rischio risultava pari a 0,485, non coerente con quello dichiarato nella domanda. Da qui la decurtazione integrale del criterio C e la riduzione da tre a un punto del criterio D, per complessivi sette punti.

Il TAR ritiene insussistente il dedotto difetto motivazionale. Le osservazioni comunali, osserva il Collegio, non smentiscono i rilievi sul piano fattuale ma si limitano a stigmatizzare l’inadeguatezza dei controlli iniziali e a rivendicare l’affidamento. Le stesse osservazioni confermano che la pregressa partecipazione a un bando PNRR aveva comportato opere sull’intero edificio, portando l’indice a 0,485. La relazione conclusiva di Sviluppo Toscana, pertanto, si limita a prendere atto di giustificativi privi di elementi nuovi da valutare.

Il provvedimento e gli atti procedimentali rendono così intelleggibile il percorso valutativo. Il Collegio respinge anche la tesi secondo cui i requisiti dovevano essere posseduti alla data di pubblicazione del bando: trattandosi di criteri per l’attribuzione dei punteggi, legittimamente l’amministrazione ne ha valutato il possesso all’attualità, tanto più che già a quella data le criticità erano risolte e l’indice non era più nel range premiale.

Nessun travisamento dei fatti affligge dunque la decurtazione, che costituisce atto sostanzialmente dovuto a garanzia della ratio della procedura, funzionale a premiare gli edifici in condizioni di maggiore criticità. Quanto all’affidamento, il Collegio chiarisce che il profilo non attiene alla legittimità della revoca ed è semmai tutelabile in altra sede: nel contrasto all’indebita erogazione di denaro pubblico, l’affidamento e la buona fede del percettore non ostano al recupero e non richiedono ulteriore motivazione sull’interesse pubblico, rinvenibile in re ipsa, come affermato dalla giurisprudenza richiamata. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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