Giudicato amministrativo e limiti della domanda: l’ottemperanza non può estenderne la portata (Cons. Stato n. 1758 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice verifica l’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato e, a tal fine, interpreta il comando contenuto nella decisione esclusivamente sulla base della sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum. L’accoglimento della domanda non può eccedere i limiti della domanda, sicché l’amministrazione è tenuta a rinnovare i soli atti di valutazione oggetto dell’impugnazione e non quelli delle posizioni estranee al giudizio. La mancata predisposizione di verbali intermedi dell’attività dei revisori esterni anonimi non integra violazione del giudicato, ove risulti documentalmente l’effettivo coinvolgimento dei revisori e il vizio formale non incida sull’esito dispositivo. Rientra nelle legittime facoltà dell’amministrazione rideterminarsi nella medesima composizione dell’organo valutativo, quando il decisum non imponga una composizione diversa.
Il Fatto
La ricorrente, professoressa associata, partecipava alla procedura di assegnazione dei finanziamenti PRIN 2022, settore PE7, indetta dal Ministero dell’università e della ricerca e finanziata con risorse del PNRR. Il suo progetto otteneva 83 punti, superiori alla soglia minima di 75, ma non sufficienti per il finanziamento in base ai fondi disponibili.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la ricorrente impugnava la graduatoria finale e i verbali, deducendo plurimi motivi. Il parere del Consiglio di Stato, sfociato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 251/A del 9 aprile 2025, accoglieva un solo motivo: l’illegittimità del decreto direttoriale che aveva consentito al Comitato di valutazione di prescindere dai revisori esterni. Il Ministero, con D.D. n. 1032 del 5 agosto 2025, rivalutava i soli progetti della ricorrente e dei dieci candidati evocati in giudizio, confermando il finanziamento a questi ultimi e non alla ricorrente. Da qui il ricorso per ottemperanza, con domanda di nullità o annullamento dell’atto e, in subordine, di risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari del Ministero. Quanto al rito, il giudizio rientra nell’ambito dell’art. 12 bis, comma 3, del d.l. n. 68/2022, ma è già coerente con il rito speciale, perché il giudizio di ottemperanza soggiace alla dimidiazione dei termini processuali prevista dall’art. 87, comma 3, c.p.a.: nessuna conversione è necessaria. Quanto al contraddittorio, l’art. 12 bis, comma 4 individua quali parti necessarie le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR e, per il PRIN, tale amministrazione è il Ministero dell’università e della ricerca, non il MEF.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il giudice dell’ottemperanza deve enucleare il contenuto del comando sulla base della sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6623 del 2024). Dal ricorso straordinario emerge che la domanda era diretta alla caducazione della graduatoria solo per quanto di interesse della ricorrente e delle valutazioni dei dieci candidati evocati. Poiché l’accoglimento non può superare i limiti della domanda (art. 34, comma 1, c.p.a. e art. 112 c.p.c.), il Ministero era tenuto a rivalutare soltanto quei progetti, ciò che è avvenuto.
Il secondo motivo è infondato. Dagli atti risulta che il decreto direttoriale del 3 giugno 2025 e i verbali di insediamento e finale del Comitato attestano l’effettivo coinvolgimento di tre revisori esterni anonimi; tali dichiarazioni, contenute in verbali di pubblici ufficiali, sono fidefacenti sino a querela di falso, mai proposta.
Il terzo motivo è respinto perché muove da un’erronea lettura del giudicato: il vizio stigmatizzato non era l’assenza di verbali intermedi, ma l’omesso coinvolgimento sostanziale dei revisori. Il vizio formale, oltre a scontrarsi con la regola di anonimato dell’art. 6 del Bando, non incide sull’esito dispositivo e resta assorbito dall’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il quarto motivo è infine infondato: il decisum non imponeva una composizione diversa del Comitato, la cui scelta rientra nelle legittime facoltà dell’amministrazione; eventuali vizi del nuovo atto andavano dedotti con ricorso autonomo al TAR. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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