Nessun obbligo del Ministero di ripianare i debiti dell’ente vigilato (Cons. Stato n. 1776 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di vigilanza esercitata dal Ministero sull’ente pubblico non economico non genera alcun obbligo giuridico di predisporre stanziamenti per il ripianamento dei debiti dell’ente vigilato. L’art. 17 dello Statuto dell’ente, di rango secondario, si limita a indicare i mezzi di approvvigionamento e non è idoneo a far sorgere responsabilità solidale per le obbligazioni assunte. Nemmeno l’art. 21, comma 11, del d.l. n. 201/2011, nel testo previgente e in quello modificato nel 2023, fonda un obbligo di finanziamento: la vigilanza resta circoscritta alla verifica della legittimità, dell’efficienza e del perseguimento dei fini istituzionali. Il potere-dovere di riscontro alle diffide non equivale a un obbligo di provvista.
Il Fatto
Il Consorzio appellato, creditore dell’EIPLI – ente pubblico posto in soppressione e liquidazione dall’art. 21, commi 10 e 11, del d.l. n. 201/2011 – ha diffidato il Ministero vigilante a soddisfare il proprio credito mediante l’istituzione di un fondo. Il credito era stato accertato con decreto ingiuntivo, confermato in sede di opposizione e, da ultimo, in Cassazione.
Il Ministero ha riscontrato con una nota nella quale ha negato di dover rispondere patrimonialmente dei debiti dell’ente vigilato. Il TAR Lazio ha accolto il ricorso del Consorzio e annullato la nota, ravvisando nell’art. 17 dello Statuto e nell’art. 21, comma 11 il fondamento di un obbligo di ripianamento. Il Ministero e l’EIPLI hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per asserita disomogeneità delle posizioni degli appellanti: i rapporti tra autorità vigilante ed ente vigilato sono regolati da disposizioni di legge, e l’auspicio dell’ente a un coinvolgimento ministeriale non incide sull’assetto disegnato dalla normativa né crea obblighi di finanziamento.
La Sezione ritiene irrilevante il motivo sulla sospensione ex art. 21, comma 10, e manifestamente irrilevante la questione di costituzionalità prospettata dall’appellato: la controversia non ha a oggetto una procedura esecutiva o un giudizio di ottemperanza, ma la legittimità della nota ministeriale di diniego.
Nel merito l’appello è fondato. L’ente è un soggetto distinto dal Ministero, e l’obbligo di finanziamento non può desumersi dall’art. 17 dello Statuto, che, anche a prescindere dal rango secondario, elenca soltanto le fonti di entrata senza creare responsabilità solidale. Analogo ragionamento vale per l’art. 5 del d.C.P.S. n. 281/1947, abrogato e comunque limitato a un fondo di avviamento e a un contributo triennale.
Quanto all’art. 21, comma 11, del d.l. n. 201/2011, il testo non contempla un gettito costante a carico del Ministero: i trasferimenti risultano correlati a specifiche previsioni di legge. La sentenza n. 4666 del 2023 dello stesso Consiglio di Stato, richiamata dal TAR, non riconosce alcun obbligo di stanziamento, ma solo il dovere di dare alle diffide una risposta il cui contenuto resta nella disponibilità dell’amministrazione.
Non conferenti sono infine le censure su affidamento e sulla distinzione patrimoniale tra gestione stralcio e società neocostituita: si tratta di doglianze proponibili in un separato giudizio risarcitorio. L’appello è quindi accolto, il ricorso di primo grado respinto, con condanna dell’appellato alle spese del grado.
Nota della Redazione
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