Porto di pistola per difesa personale richiede bisogno attuale dimostrato (TAR Calabria n. 1817 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale hanno carattere eccezionale, costituendo il porto d’armi un’eccezione a un generale divieto e non un diritto soggettivo. Ai fini del rinnovo non basta il giudizio di affidabilità, ma occorre il dimostrato bisogno, inteso come comprovata sussistenza di un’attuale ed eccezionale esigenza di difesa personale, non altrimenti surrogabile con altri rimedi. In sede di rinnovo l’amministrazione riesercita il proprio potere e opera una nuova valutazione dei presupposti, senza essere vincolata dai precedenti rilasci. Il precedente rilascio e i successivi rinnovi non fondano alcuna aspettativa al rinnovo, ben potendo l’amministrazione assumere indirizzi più restrittivi, purché sorretti da motivazione effettiva e concreta. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del travisamento di fatto e della irragionevolezza o illogicità.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di pistola per uso personale, presentava istanza di rinnovo deducendo di essere esposto a rischio per la propria incolumità, avendo ricoperto in passato incarichi pubblici e subito, a suo dire, atti di intimidazione. Il Prefetto della Provincia di Cosenza, all’esito dell’istruttoria della Polizia di Stato, respingeva l’istanza per difetto del requisito del dimostrato bisogno.

Il ricorrente impugnava il diniego, unitamente agli atti presupposti, lamentando la violazione delle garanzie partecipative ex art. 10-bis legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, la contraddittorietà rispetto ai precedenti rinnovi e l’illogicità della valutazione. L’amministrazione, costituitasi, chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso. Quanto alle garanzie partecipative, il provvedimento dà conto delle osservazioni del ricorrente e delle singole ragioni addotte, replicando che l’interessato non ha fornito nuovi e concreti elementi idonei a dimostrare un serio pericolo per l’incolumità. L’art. 10-bis non impone una confutazione analitica delle osservazioni, ma una motivazione complessiva e logica, rinvenibile nel provvedimento impugnato.

Nel merito, il Tribunale richiama la disciplina dell’art. 42 r.d. n. 773/1931, che subordina la licenza al dimostrato bisogno, e il principio consolidato per cui il porto d’armi è eccezione a un generale divieto. Non basta l’affidabilità: serve la comprovata esistenza di un’attuale ed eccezionale esigenza di difesa personale, non altrimenti surrogabile.

Il Prefetto ha escluso la sussistenza di concreti e attuali elementi di rischio, rilevando che le risultanze istruttorie non evidenziano atti di intimidazione o offesa attuali, né denunce recenti. Anche il supplemento istruttorio, disposto dopo le osservazioni del ricorrente, ha confermato l’insussistenza di fatti nuovi rilevanti.

Il Collegio precisa che in sede di rinnovo l’amministrazione opera una nuova valutazione, non condizionata dai precedenti provvedimenti: la licenza ha validità annuale e i rinnovi non legittimano alcuna pretesa. Il Prefetto, nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, ha applicato correttamente la norma, con valutazione scevra da vizi e sindacabile solo per travisamento di fatto o irragionevolezza.

Quanto all’onere della prova, è l’istante a dover dimostrare il bisogno: nel ricorso non vi è alcuna allegazione specifica di fatti concreti, e le denunce prodotte, oltre che risalenti, sono state ritenute irrilevanti con valutazione non illogica. Il riferimento alla condotta diligente nell’uso dell’arma è inconferente, non essendo in discussione l’affidabilità ma l’attualità del requisito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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