Ottemperanza a più sentenze nello stesso rapporto e prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 1828 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza può investire più sentenze quando le pretese azionate siano riconducibili al medesimo rapporto sostanziale, così da giustificare la trattazione unitaria. L’amministrazione che, pur ritualmente intimata, non si costituisca e non contesti specificamente l’inadempimento, rende provato l’assunto del ricorrente. Ai fini del termine dilatorio di centoventi giorni, la notifica del titolo all’ente e l’ampio tempo decorso, uniti all’invito al pagamento non contestato, dimostrano la piena consapevolezza del dovere di adempiere. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il rimedio surrogatorio rende non necessaria la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cpa, perché assicura una rapida eliminazione dell’inerzia.
Il Fatto
Una società, in liquidazione, ricorre davanti al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza a due pronunce del medesimo Tribunale. Con la prima era stata dichiarata la prescrizione della pretesa del Comune in ordine agli oneri relativi a due concessioni edilizie e l’ente era stato condannato alle spese. Con la seconda era stata accolta la domanda di restituzione delle somme versate a quel titolo, con ulteriore condanna alle spese.
La ricorrente deduce che il Comune, sinora rimasto inerte, non abbia dato esecuzione a quanto stabilito. Chiede quindi l’ottemperanza alle due sentenze e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cpa. Il Comune, ritualmente notificato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità del ricorso unitario. Le due sentenze afferiscono alla medesima vicenda in fatto e le pretese in esse accertate sono riconducibili al medesimo rapporto sostanziale. Il ricorso è pertanto ammissibile, in linea con l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. V, n. 3079 del 24.03.2023.
Nel merito, il Tribunale rileva che l’amministrazione non si è costituita e non ha contestato l’inadempimento. Tale silenzio, secondo il consolidato orientamento richiamato (CGARS n. 703 del 24.10.2011), vale a rendere provato il fatto non specificamente contestato. La documentazione di causa conferma le notifiche dei titoli e il lungo tempo trascorso.
Il punto più delicato riguarda il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996, che presuppone la notifica del titolo direttamente all’Amministrazione. Il Collegio osserva che, nella specie, l’ampio lasso di tempo dalla notifica della prima sentenza e l’affermazione — non contestata e supportata dal deposito della copia della PEC — di aver notificato un invito al pagamento in data 18.07.2024 inducono a ritenere che il Comune abbia avuto piena consapevolezza dell’obbligo di adempiere.
Accertato che non è stato dato esatto adempimento al giudicato, il Tribunale ordina all’ente di adottare i provvedimenti necessari nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il dirigente del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega, prevedendo che non spettino alla ricorrente spese e diritti per attività esecutive in forme civilistiche o atti di precetto.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cpa, il Collegio la rigetta. Il meccanismo surrogatorio operante alla scadenza del termine assegnato rende non necessaria la condanna al pagamento della somma, assicurando già una rapida eliminazione dell’inerzia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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