Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Toscana n. 1832 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo è competente a dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, quando l’amministrazione sia rimasta inerte oltre il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inosservanza del giudicato, il giudice ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente alla decisione, assegnando un termine per provvedere. Il ritardo già maturato giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di persistente inottemperanza si nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa, per l’importo nominale di € 500 per ciascun anno.
Il titolo esecutivo, munito di attestazione di conformità, era stato notificato all’amministrazione nel luglio 2024 ed era passato in giudicato. Decorso inutilmente il termine di legge senza che il Ministero provvedesse, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle astreintes e la liquidazione delle spese con distrazione ai procuratori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risulta la notifica della sentenza ottemperanda al Ministero presso la sede reale, l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Firenze. Sussistono dunque i presupposti per l’esecuzione del giudicato in sede amministrativa.
Nel merito il ricorso è fondato. Il TAR ordina al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, con esclusione della condanna alle spese di lite ivi disposta, in quanto estranea alla domanda di ottemperanza. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il dispositivo completa il percorso con la nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato nel Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, con ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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