Permesso di soggiorno per attesa occupazione e requisiti reddituali (TAR Sicilia n. 2000 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, non spetta per il solo fatto che lo straniero sia iscritto nelle liste di collocamento. Il beneficio presuppone che nel periodo precedente, in costanza del permesso per lavoro, sia stata effettivamente svolta un’attività lavorativa produttiva di un reddito adeguato e che sussista una ragionevole prospettiva di reddito futuro. L’Amministrazione deve valutare i periodi di inattività e i redditi progressivamente decrescenti, potendo escludere la spettanza di un ulteriore periodo di attesa quando lo straniero ne abbia già sostanzialmente fruito. La sopravvenuta stipula di un contratto di lavoro non incide, per il principio tempus regit actum, sulla legittimità del provvedimento di rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino tunisino presente in Italia da diversi anni, aveva lavorato come bracciante agricolo a chiamata, percependo redditi modesti e progressivamente decrescenti. Nel 2014, rimasto senza occupazione, presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, allegando l’iscrizione nelle liste di collocamento.
Nelle more del procedimento si trasferiva in Lombardia e nel 2019 stipulava un contratto a tempo indeterminato. Il rigetto giungeva solo il 12 settembre 2019, oltre cinque anni dopo la domanda: la Questura riteneva i redditi insufficienti al sostentamento. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo l’omesso preavviso di rigetto e il difetto di istruttoria. La domanda cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo sostanziale, richiamando l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998. La norma consente l’iscrizione nelle liste di collocamento al lavoratore che perde il posto, ma àncora il beneficio a condizioni ulteriori rispetto alla sola iscrizione.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. III n. 1296/2021 e Cons. Stato Sez. III n. 4782/2020), il TAR ribadisce che anche il permesso per attesa occupazione è subordinato alla dimostrazione di un minimo di requisiti reddituali. È presupposto ineludibile l’improvvisa perdita del posto di lavoro, non equipollente alla sola iscrizione al collocamento.
Sulla scorta di Cons. Stato n. 2645/2015 e TAR Trento n. 39/2020, la sentenza chiarisce che la spettanza del periodo di attesa riposa sul presupposto tacito per cui chi ha saputo reperire in passato un’occupazione adeguata potrà reperirne una nuova. Ma perché la presunzione operi occorre che un’attività sia stata svolta e abbia prodotto un reddito adeguato. L’Amministrazione deve computare i periodi di inattività già fruiti.
Nel caso concreto i redditi dichiarati, decrescenti fino a 106,00 euro nel 2014, e gli anni di presumibile inoccupazione dimostrano l’assenza di un’occupazione stabile e di un patrimonio sufficiente. La Corte esclude che la successiva assunzione possa refluire ex post sulla legittimità dell’atto, in virtù del principio tempus regit actum.
Respinto il secondo motivo, anche il primo è rigettato: il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, vista l’insussistenza dei presupposti reddituali, con assorbimento del vizio procedimentale. Il ricorso è quindi infondato e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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