Cessazione della materia del contendere per ammissione con riserva e percorso proficuo (TAR Molise n. 186 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone una sopravvenienza amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, tale da non lasciare al privato alcuna utilità ritraibile dalla pronuncia di merito. Integra tale sopravvenienza l’ammissione con riserva disposta in sede cautelare, seguita dall’immatricolazione senza riserve e da un percorso accademico proficuamente condotto fino alle fasi finali. La condotta dell’Ateneo che consenta la prosecuzione degli studi, senza opporre ostacoli di natura strutturale o organizzativa, vale come ritrattazione sostanziale degli atti sfavorevoli all’ammissione. Il superamento degli esami comprova la realizzazione dell’esigenza formativa e rende non più utile una decisione sul merito dell’impugnativa.

Il Fatto

La ricorrente, iscritta a un corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso un ateneo estero, presentava domanda di trasferimento ad anni successivi al primo presso l’Università degli Studi del Molise per l’a.a. 2020/2021, in esito al bando approvato con D.R. 617/2020. All’esito della procedura non si collocava in posizione utile nella graduatoria rettificata in data 14 dicembre 2020 e non otteneva il nulla osta al trasferimento per insufficienza di punteggio.

Dopo l’accesso agli atti, la ricorrente rappresentava la sussistenza di posti vacanti destinati a candidati non comunitari e l’omessa disponibilità di ulteriori posti a fronte dell’aumento del contingente per il primo anno. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento degli atti di esclusione e per la condanna dell’Amministrazione all’ammissione. Il Tribunale respingeva la domanda cautelare; il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, disponeva l’ammissione con riserva e, a seguito dell’immatricolazione, dichiarava l’improcedibilità con conferma degli effetti conseguiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare i presupposti per la definizione della causa con l’applicazione dell’art. 74 cod. proc. amm. e affronta la questione della sopravvenuta improcedibilità prospettata dall’Ateneo, che allegava il trasferimento della ricorrente ad altra università.

Il Tribunale richiama la nozione consolidata di cessazione della materia del contendere: essa opera quando intervenga una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, n. 1227 del 2020; Cons. Stato, sez. VI, n. 3378 del 2019). È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, sì da non residuare alcuna utilità dalla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, n. 1332 del 2016).

Nel caso concreto l’ammissione con riserva della ricorrente risulta avvenuta senza riserve di sorta. La stessa ha proseguito proficuamente gli studi, sostenendo numerosi esami presso l’Ateneo e, dopo il trasferimento, presso altra università, senza che le fosse opposto alcun ostacolo in termini di penuria di risorse, spazi formativi o altre disfunzioni. La produzione documentale sul punto è rimasta incontestata.

Tale lineare svolgimento della carriera accademica denota, per il Collegio, che le condizioni strutturali per l’originaria ammissione non difettavano e fa emergere una ritrattazione sostanziale degli atti inizialmente sfavorevoli. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa che, in casi analoghi, ha ritenuto soddisfatto l’interesse sostanziale per effetto della positiva valutazione del percorso accademico, in linea con il principio di conservazione degli atti giuridici e con l’art. 3, comma 1, lett. a), legge n. 264/1999, oltre che con l’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente (Corte cost. n. 108 del 2009; Cons. Stato, sez. VII, n. 11058 del 2023; Cons. Stato, sez. VII, n. 6855 del 2023).

Su queste basi il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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