Penalità di mora esclusa per ragioni di finanza pubblica nel giudicato Pinto (TAR Puglia n. 218 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che liquida l’indennità per irragionevole durata del processo ex legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, se notificato e non opposto, acquista efficacia di cosa giudicata, sicché è esperibile il ricorso per ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello semestrale ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, va affermato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al decreto. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando il ritardo dipenda da ragioni ostative connesse allo stato della finanza pubblica e all’elevato numero di domande da evadere, dovendosi escludere la manifesta iniquità e la cattiva volontà dell’amministrazione.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Giustizia, ottenevano dalla Corte d’appello di Lecce un decreto che, accogliendo il ricorso ex legge n. 89/2001, condannava il Ministero al pagamento in loro favore di somme a titolo di indennità per irragionevole durata del processo, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese del procedimento.
Nonostante la regolare notifica del titolo, l’amministrazione non dava esecuzione al pagamento. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso, riconoscendo al decreto della Corte d’appello natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. Rileva poi che è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il TAR sottolinea che i ricorrenti hanno inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito e l’ammontare degli importi ancora dovuti, come prescritto dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. È altresì decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione, senza che sia stato eseguito il pagamento. Nel merito, va quindi sancito l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, che ne ha esteso l’applicazione alle decisioni di condanna a prestazioni pecuniarie, precisando però che il giudice dell’ottemperanza deve verificare la sussistenza di ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità. Nel caso concreto, il ritardo dipende dai ritardi connessi all’evasione di un considerevole numero di domande e dall’obiettiva difficoltà di reperire la provvista finanziaria. Tali fattori giustificano il rigetto del capo di domanda.
Il Collegio nomina commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, fissando il termine di 90 giorni per l’adempimento e ulteriori 90 per l’incarico, senza compenso specifico in virtù dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Le spese sono compensate, salvo il rimborso delle spese vive e del contributo unificato in favore del difensore antistatario, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 6892 del 2019.
Nota della Redazione
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