CAM non trasfusi nella lex specialis e onere di impugnazione immediata (Cons. Stato n. 1877 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I criteri ambientali minimi devono essere trasfusi nelle specifiche tecniche del capitolato speciale e non possono essere recuperati per eterointegrazione del bando. Il richiamo della lex specialis a un decreto adottivo dei CAM non più in vigore, o l’omessa indicazione delle specifiche tecniche, integra una grave carenza dei dati essenziali per la formulazione dell’offerta, rendendo la partecipazione irragionevolmente difficoltosa e imponendo l’impugnazione immediata del bando. Non sussiste un onere assoluto di impugnazione, ma l’operatore economico non può far proseguire la procedura fino all’aggiudicazione per contestare poi vizi afferenti alla sola lex specialis. Laddove i CAM costituiscano elemento essenziale dell’offerta e non criterio premiale, la verifica del loro rispetto può essere demandata alla fase successiva all’aggiudicazione.
Il Fatto
Una società ha partecipato a una procedura di gara aperta indetta da una stazione appaltante per un accordo quadro quadriennale di fornitura di sacchetti per la raccolta dei rifiuti dotati di TAG RFID, con aggiudicazione al criterio del prezzo più basso. La procedura è stata aggiudicata a un’altra società, collocatasi prima in graduatoria.
La seconda classificata ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia l’aggiudicazione e, con motivi aggiunti, il provvedimento con cui il RUP ha dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione dopo le verifiche sui requisiti. Il TAR ha respinto ricorso e motivi aggiunti. La società ha proposto appello, contestando il richiamo dei CAM operato dalla lex specialis a un decreto ormai superato, la fase di verifica dei requisiti e la proroga concessa all’aggiudicataria, deducendo anche un avvalimento non dichiarato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, sollevata dalla stazione appaltante per mancata tempestiva impugnazione del bando. Richiamando l’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, norma applicabile alla controversia, si afferma che le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM. Il principio è confermato dall’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 e si pone in coerenza con gli artt. 9 e 41 Cost., come modificati dalla legge costituzionale n. 1 del 2022.
I CAM rappresentano elementi essenziali dell’offerta o criteri di attribuzione di punteggio premiale. La loro inclusione non è un mero adempimento formale, ma incide sulla successiva esecuzione del contratto. Il Collegio aderisce all’impostazione casistica delle pronunce che, sulle coordinate dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2018, valutano se la mancata o erronea indicazione dei CAM incida sulla possibilità di formulare un’offerta consapevole.
Ne derivano alcune regole. La mancata indicazione dei CAM integra di norma una grave carenza dei dati essenziali e impone l’impugnazione immediata del bando. Il mero rinvio al decreto adottivo va accertato in concreto. All’ipotesi della mancata indicazione va assimilato il richiamo a un decreto che si assume errato e idoneo a disorientare l’operatore economico. L’indicazione non conforme al decreto va invece indagata caso per caso, con onere probatorio a carico dell’operatore, che deve dimostrare la sostanziale impossibilità di partecipare.
Nel caso concreto la lex specialis ha richiamato un decreto non più in vigore, rendendo in astratto eccessivamente difficoltoso il calcolo di convenienza economica e la formulazione di un’offerta corretta. A fronte di tali contestazioni, l’appellante avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il bando e non tardivamente insieme all’aggiudicazione. Il ricorso di primo grado è pertanto irricevibile sotto questo profilo.
Il secondo motivo è infondato. In assenza di una previsione chiara del bando che imponesse a pena di esclusione la produzione della documentazione già in sede di offerta, e operando il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, la verifica dei CAM può essere demandata alla fase di controllo dei requisiti, non essendo i CAM criterio premiale ma elemento essenziale dell’offerta. La proroga concessa dalla stazione appaltante per la produzione della documentazione non inficia l’aggiudicazione, alla luce del principio del risultato e di buona fede. Non configura avvalimento la produzione del certificato del produttore attestante le caratteristiche oggettive dei sacchetti. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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