Parere Soprintendenza impugnabile autonomamente e decadenza del vincolo paesaggistico (Cons. Stato n. 10183 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza che condiziona il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è atto immediatamente impugnabile, perché produce l’arresto del procedimento, anche quando venga comunicato mediante un atto comunale di natura endoprocedimentale. La decadenza della proposta di vincolo paesaggistico per decorso del termine di centottanta giorni, affermata dall’Adunanza Plenaria n. 13/2017, rende il parere illegittimo, ma non nullo ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990. Ne consegue che il parere non impugnato nel termine di decadenza diviene inoppugnabile e conserva efficacia inibente. Il Comune destinatario del parere non può sindacare autonomamente la decadenza della proposta di vincolo.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un complesso rurale in Comune di Casagiove, ha presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, dopo che era stata emessa un’ordinanza di demolizione per incrementi volumetrici in difformità ai titoli abilitativi.
Il Comune ha subordinato il rilascio della sanatoria all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica e della riperimetrazione del piano stralcio dell’Autorità di Bacino. La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale e, con motivi aggiunti, la nota della Soprintendenza che aveva negato l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Il TAR Campania ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti, per tardiva impugnazione della nota, e inammissibile il ricorso principale, in quanto rivolto contro un atto endoprocedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della impugnabilità autonoma del parere della Soprintendenza. Il parere è lesivo della posizione giuridica della parte, al pari di ogni atto che provochi l’arresto del procedimento, anche quando sia comunicato mediante un atto comunale endoprocedimentale. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 738 del 2015, Sez. VI, n. 2982 del 2019 e Sez. II, n. 9094 del 2023. Il primo motivo è quindi respinto.
Passando al secondo motivo, il Consiglio di Stato esamina la questione del vincolo paesaggistico. La Commissione Provinciale per le Bellezze naturali aveva proposto il vincolo nel 1983 ai sensi della legge n. 1497/1939. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 13/2017, secondo cui il vincolo preliminare nascente dalle proposte formulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004 cessa se il procedimento non si conclude entro centottanta giorni. Nel caso concreto la proposta non è stata recepita in un provvedimento formale di vincolo entro i centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. La tesi dell’appellante sull’inesistenza del vincolo è quindi fondata.
Tale fondatezza, tuttavia, non travolge il parere della Soprintendenza. Il parere, successivo alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria, era illegittimo ma non nullo ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990. Andava pertanto impugnato entro il termine di decadenza. L’omessa impugnazione lo ha reso inoppugnabile, con produzione del suo effetto inibente.
Quanto alla dedotta violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 4394/2020, il Collegio rileva che l’affermazione sulla decadenza della proposta di vincolo è stata resa in motivazione, nei limiti imposti dalla formulazione del motivo. Non costituisce quindi statuizione idonea a passare in giudicato, anche perché il Ministero della Cultura non era costituito in quel giudizio.
Il terzo motivo è respinto perché il parere era stato inviato tempestivamente al Comune ed era per l’ente locale vincolante, non potendo il Comune sindacare la decadenza della proposta di vincolo. L’appello è respinto; la particolarità della vicenda, definita per ragioni formali e non sostanziali, giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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