Annullamento del decreto tariffe e cessazione della materia del contendere (C.G.A.R.S. n. 18 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale, con efficacia erga omnes, del decreto assessoriale che ripristina un determinato regime tariffario determina il venir meno delle note aziendali che, in esecuzione di quel decreto, hanno attivato il procedimento di recupero delle differenze tariffarie. Le richieste caducatorie dell’appellante risultano in tal modo soddisfatte e il giudizio di appello si conclude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta caducazione degli atti impugnati, riconosciuta dalla stessa amministrazione che ha avviato una nuova interlocuzione con le strutture accreditate, preclude ogni ulteriore pronuncia nel merito. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico, in solido, dell’amministrazione regionale e dell’azienda sanitaria.

Il Fatto

La società appellante, struttura sanitaria privata accreditata, aveva impugnato davanti al TAR Sicilia la nota con cui l’A.S.P. di Palermo aveva preannunciato il recupero delle somme per differenze tariffarie, in compensazione delle liquidazioni mensili, unitamente al presupposto decreto assessoriale e alle direttive regionali. La contestazione verteva sull’an e sulle modalità del recupero, sul presupposto che il decreto ripristinatorio delle tariffe fosse illegittimo. Nel corso del giudizio la ricorrente aveva proposto plurimi ricorsi per motivi aggiunti, estendendo l’impugnazione alle successive note aziendali e assessoriali.

Il TAR, con sentenza n. 3010 del 2019, aveva in parte dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte respinto. Su appello, questo Consiglio con sentenza n. 629 del 2021 aveva accolto il gravame quanto al difetto di giurisdizione, annullando in parte qua la decisione e rinviando al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Riassunto il giudizio, il TAR con sentenza n. 275 del 31 gennaio 2022 ha dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse e in parte respinto il ricorso, condannando la ricorrente alle spese.

La Motivazione della Corte

L’appello investe la sentenza di primo grado con un unico motivo: il TAR avrebbe omesso di esaminare l’istanza di rinvio dell’udienza e non avrebbe riconosciuto gli effetti demolitori del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 4840 del 2021, con cui è stato annullato il decreto assessoriale n. 170/2013.

Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere. Richiamando la propria sentenza n. 503 del 2022, resa su controversia sovrapponibile, il Consiglio osserva che l’annullamento del decreto assessoriale pronunciato dal Consiglio di Stato ha effetti erga omnes e ha ritenuto non più valide le tariffe che quel decreto faceva rivivere, sulle quali era fondata la richiesta di restituzione delle somme.

Da tale annullamento deriva il venir meno delle note aziendali di attivazione del procedimento di recupero, adottate in esecuzione del decreto caducato. Le richieste caducatorie avanzate dall’appellante risultano pertanto, nei fatti, soddisfatte. Sulla caducazione dei provvedimenti impugnati concorda la stessa amministrazione intimata, che ha avviato una nuova interlocuzione con le aziende proprio in virtù della pronuncia del Consiglio di Stato.

Il Collegio prende quindi atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in sintonia con il proprio precedente orientamento. Sulle spese del doppio grado, che seguono la soccombenza virtuale, il Consiglio dispone la condanna in solido dell’Assessorato Regionale della Salute e dell’A.S.P. di Palermo, liquidandole come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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