Il termine per l’integrazione documentale non inficia l’archiviazione se l’inerzia persiste (TAR Sicilia n. 3346 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine breve assegnato dall’amministrazione per l’integrazione documentale non determina l’illegittimità del provvedimento di archiviazione della domanda di finanziamento quando il richiedente non abbia prodotto alcuno dei documenti richiesti, né entro il termine, né nel più ampio lasso di tempo intercorso fino all’adozione del provvedimento definitivo. Il principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 1-bis, legge n. 241/1990 opera in modo reciproco e non può essere invocato da chi resta inerte di fronte alla richiesta istruttoria. La censura che deduce la violazione dell’art. 18 legge n. 241/1990 è generica e non decisiva se non si allega quali documenti fossero già nella disponibilità dell’amministrazione e se non si produce quanto era invece nella propria esclusiva disponibilità. Il conflitto di interessi ex art. 6-bis legge n. 241/1990 presuppone che il funzionario sia portatore di interessi personali estranei alla sfera dell’amministrazione e non si ravvisa per il solo fatto che la pratica sia riassegnata agli stessi uffici dopo l’accoglimento del ricorso gerarchico.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato nel 2017 domanda di ammissione al finanziamento per un progetto di agricoltura sociale nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2020, misura 6, operazione 6.4.a, in regime de minimis. Collocata in posizione utile nella graduatoria definitiva, la domanda veniva sottoposta a istruttoria tecnico-amministrativa, conclusa con esito negativo. Avverso tale determinazione la ditta proponeva ricorso gerarchico, accolto con nota del settembre 2020 che rinviava alla fase istruttoria la soluzione di alcune criticità.
L’ufficio istruttore richiedeva quindi un’integrazione documentale con nota dell’11.12.2020, assegnando sette giorni. Seguiva il preavviso di rigetto del 30.12.2020 e, infine, l’archiviazione della domanda del 03.03.2021 per mancata integrazione documentale. Il ricorso gerarchico avverso tale provvedimento restava senza risposta, formandosi il silenzio-rigetto; la società ha dunque impugnato davanti al TAR il diniego tacito, riproponendo le censure già svolte in sede amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le doglianze. Sulla prima censura, relativa alla pretesa violazione del principio di collaborazione e buona fede, il TAR rileva che la richiesta di integrazione è stata trasmessa con pec dell’11.12.2020 e che il preavviso di rigetto è seguito solo il 30.12.2020, quattordici giorni dopo; il provvedimento definitivo è stato adottato il 03.03.2021, senza che nelle more la ricorrente abbia prodotto alcunché. L’esiguità del termine di sette giorni diviene perciò irrilevante se rapportata all’ampio arco temporale concessole di fatto.
Il Tribunale si sofferma sul tema della prova. Dalla documentazione versata in atti non emerge né la pec del 15.12.2020 con cui la ricorrente assume di aver chiesto il riesame in autotutela, né quella dell’08.01.2021 con cui avrebbe controdedotto al preavviso di rigetto. La mera produzione in pdf delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna non consente di verificare il contenuto del messaggio inviato. Inoltre le ricevute non corrispondono tra loro: quella di accettazione riporta un orario successivo rispetto a quello di avvenuta consegna, rendendo strutturalmente impossibile che riguardino la medesima email. La censura sulla mancata valutazione delle memorie ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e quella sull’ignorato invito all’accordo sostitutivo ex art. 11 legge n. 241/1990 cadono per la stessa ragione probatoria.
Quanto all’aggravamento del procedimento, la doglianza è generica, non essendo indicate le ragioni dell’asserito appesantimento. La violazione dell’art. 18 legge n. 241/1990 non coglie nel segno: non tutti i documenti richiesti erano nella disponibilità dell’amministrazione e la ricorrente non ne ha prodotto alcuno, nemmeno quelli certamente nella propria esclusiva disponibilità; il rilievo diviene perciò non decisivo.
Sul conflitto di interessi, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la situazione ex art. 6-bis legge n. 241/1990 si realizza quando il funzionario è portatore di interessi personali estranei alla sfera dell’amministrazione, applicando per analogia i principi in materia di obbligo di astensione dei componenti delle commissioni giudicatrici (TAR Palermo, sez. II, n. 2988 del 24.10.2022; Cons. Stato, sez. VI, n. 6918 del 10.11.2020). Nel caso concreto tale interesse personale non è ravvisato. Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00.
Nota della Redazione
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