Il giudicato sull’abuso edilizio copre il titolo e la disponibilità dei terreni (TAR Abruzzo n. 17 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato sostanziale formatosi sull’ordinanza di demolizione di un’opera realizzata senza titolo copre il dedotto e il deducibile, cioè tutte le questioni proponibili in relazione al medesimo oggetto della pronuncia, salvo che ne derivino effetti ulteriori o diversi non in contrasto con quanto ivi stabilito. Ne consegue che è inammissibile la censura con cui si contesti, in sede di impugnazione del successivo diniego di sanatoria, la tipologia del titolo edilizio richiesto, ove il giudicato abbia già accertato la realizzazione di un impianto di nuova costruzione in assenza di ogni evidenza di ripristino e la mancanza di disponibilità dei terreni interessati. Il rilascio del permesso di costruire richiede infatti la piena disponibilità degli immobili attraversati dalle opere, e tale accertamento non può essere rimesso in discussione in assenza di sopravvenienze significative, pena la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. La sentenza del giudice ordinario che escluda la molestia nel possesso non incide sul distinto accertamento amministrativo relativo alla legittimazione a presentare la domanda di sanatoria.

Il Fatto

Una società agricola realizza un impianto irriguo interrato al di sotto di terreni agricoli, in parte ricadenti nel territorio comunale, e attraversa una strada comunale all’interno di un tombino esistente. Il Comune ingiunge la sospensione dei lavori e la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, in assenza di titolo edilizio.

Il ricorso avverso l’ordinanza viene respinto dal TAR con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, che non esclude in via incidentale la possibilità di sanare le opere ove ne ricorrano le condizioni. La società presenta quindi una SCIA in sanatoria, che il Responsabile del Servizio Tecnico nega. Contro il diniego la società propone ricorso, deducendo violazione della disciplina di settore, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e sviamento di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. La censura relativa alla necessità del permesso di costruire per la sanatoria è coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato: risulta definitivamente acclarato che le opere non rientrano tra quelle di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 380/2001, a prescindere dalla circostanza che consistano nell’interramento di un impianto preesistente o nella realizzazione ex novo di opere irrigue.

La ricorrente sostiene che la questione afferente alla tipologia del titolo edilizio non sarebbe coperta dal giudicato. La tesi non è accolta. Il Collegio riconosce che il primo giudice non ha espressamente affrontato il punto, ma ricava dalla motivazione della sentenza d’appello che la società ha realizzato un impianto di nuova costruzione, in assenza di evidenza del ripristino di un impianto preesistente, e ha progettato un impianto che, per modalità di escavazione su fondi privati, richiede il possesso del titolo di proprietà o di disponibilità dell’area.

Da qui la regola processuale: il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia tutte le questioni proponibili in relazione al medesimo oggetto della pronuncia, salvo quelle produttive di effetti ulteriori o diversi non in contrasto con l’accertata violazione della disciplina edilizia. L’accertamento della mancanza del titolo legittimante ex art. 11, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, che richiede la piena disponibilità degli immobili, non può essere rimesso in discussione in assenza di sopravvenienze significative, perché ciò violerebbe il ne bis in idem sostanziale, richiamando sul punto Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8330 del 17 ottobre 2024.

La censura sulla legittimazione a presentare la domanda di sanatoria è invece infondata. Il giudicato amministrativo non è scalfito dalla sentenza del Tribunale ordinario che, rigettando la domanda possessoria dei proprietari, ha escluso che lo scavo integri molestia nel possesso: il possesso non si trasferisce per ciò solo alla società. Le restanti censure, relative all’omessa produzione del titolo abilitativo del Comune limitrofo e dei nulla osta degli enti coinvolti, sono inammissibili per difetto di interesse, poiché la motivazione del diniego si fonda su una pluralità di capi autonomi e autosufficienti: la fondatezza di una censura avverso un solo capo non caducherebbe l’atto. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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